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Legge

L.R. Piemonte 12/2004

"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004".[1][2]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 12/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge detta misure collegate alla finanziaria 2004 del Piemonte: disciplina concessioni e canoni sul demanio idrico e della navigazione interna, introduce sanzioni per occupazioni abusive, prevede interventi per lavoro e imprenditoria femminile/giovanile, modifica norme su polizia locale e consiglieri regionali, e finanzia opere e contributi straordinari con effetti in gran parte legati a periodi o esercizi specifici (2001-2007, 2004, 2009-2011, 2025).

Disposizioni collegate alla finanziaria regionale 2004 del Piemonte

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2004

La legge regionale del Piemonte reca un insieme di misure eterogenee collegate alla finanziaria 2004. Interviene soprattutto su concessioni demaniali, sanzioni, lavoro, partecipazioni regionali, contributi straordinari e personale regionale, con varie previsioni a efficacia temporalmente delimitata.

Concessioni sul demanio idrico e canoni

La disciplina definisce i criteri per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di pertinenze idrauliche e per la determinazione dei relativi canoni. L’occupazione di aree del demanio idrico, con o senza manufatti, richiede concessione regionale; possono essere previste forme semplificate per i gestori di servizi a rete e per gli attraversamenti di corsi d’acqua.

In caso di domande concorrenti sul medesimo bene, la concessione è aggiudicata tramite procedure ad evidenza pubblica, salvo il diritto di insistenza del precedente concessionario in sede di rinnovo, purché non si tratti di provvedimenti preordinati all’esercizio di attività di servizi.

I canoni sono quelli della tabella dell’allegato A, soggetti a rivalutazione triennale in base all’inflazione programmata del triennio precedente. L’aggiornamento è determinato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente; il triennio di applicazione della rivalutazione decorre dal 2010-2012. La Giunta può integrare o modificare la tabella previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità. Sono inoltre previste riduzioni ed esenzioni, dal 1° gennaio 2004, per enti pubblici, loro associazioni e specifiche tipologie di concessione.

La durata della concessione non può superare nove anni, elevabili a diciannove per enti pubblici, per l’esercizio di una pubblica funzione, per un pubblico servizio o in presenza di particolari finalità e oneri di ripristino/bonifica e investimenti; per occupazioni con manufatti e attraversamenti, anche in subalveo o in proiezione, può arrivare a trent’anni. Il procedimento comporta spese di istruttoria e sopralluogo, e il concessionario deve prestare una cauzione infruttifera pari, di regola, a due annualità del canone. Province, comuni e loro forme associative sono esonerati da tali oneri.

Regolarizzazioni, decorrenza e casi particolari

I canoni si applicano dal 1° gennaio 2004 alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali e alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 trasferite alla Regione senza formale concessione. Per le occupazioni provvisorie gli uffici rilasciano d’ufficio le concessioni e richiedono il canone 2004 più un indennizzo per l’occupazione extracontrattuale pregressa.

Per le occupazioni trasferite senza concessione ma con regolare autorizzazione idraulica e pagamenti regolari, è richiesta un’istanza di concessione in sanatoria; tali istanze sono equiparate alle domande di rinnovo ai fini del diritto di insistenza.

Sono previste deroghe specifiche: per piccoli attraversamenti montani fino a 15 mq per accesso o collegamento agro-silvo-pastorale non è dovuto canone, fermo restando il versamento forfetario di 500 euro per la regolarizzazione contabile degli anni pregressi. Per le infrastrutture in disponibilità dei gestori dei servizi a rete è dovuto un indennizzo calcolato sui cinque anni precedenti l’istanza, applicabile anche ai procedimenti non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della disciplina. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, scarichi, scolmatori e fognature di sole acque meteoriche di proprietà pubblica o statale, anche in concessione, se il bene non produce reddito, non sono soggetti a canone né cauzione.

Sanzioni per occupazioni abusive del demanio idrico

L’utilizzo o l’occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile è punito con sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, senza pregiudizio per altre sanzioni statali o regionali e per le responsabilità previste dal testo unico del 1904 sulle opere idrauliche. Per altre violazioni del regolamento concessorio si applica una sanzione da 100 a 1.000 euro.

Gli occupanti senza titolo devono anche corrispondere un indennizzo pari al canone concessorio vigente, aumentato del 30%. Il pagamento di sanzione e indennizzo non sana l’occupazione né legittima il rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento si procede alla riscossione coattiva. Restano salvi i poteri dell’ente gestore di disporre rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi; se il trasgressore non adempie, la Regione interviene d’ufficio a sue spese, coperte con i proventi sanzionatori. Per accertamento e applicazione delle sanzioni si applica la legge n. 689/1981; la competenza è regionale.

Demanio della navigazione interna

Per il demanio della navigazione interna la legge disciplina la regolarizzazione delle occupazioni prive di concessione. Le occupazioni abusive comportano, dal 1° gennaio 2001, il pagamento del canone e degli interessi legali sul periodo 1° gennaio 2001-data di definizione della pratica, con rilascio di concessioni in sanatoria. È inoltre prevista la sanatoria per le occupazioni anticipate già in attesa di rilascio da parte dello Stato prima del 1° gennaio 2001 e protratte oltre tale data, anche se il soggetto abbia intrattenuto corrispondenza con l’organo statale e abbia versato in tutto o in parte i canoni richiesti.

In prima applicazione, nelle more della classificazione del territorio, tutti gli scenari del demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d’ufficio in categoria C. I canoni restano in vigore fino al 31 dicembre 2006; il nuovo regime concessorio entra in vigore dal 1° gennaio 2007. Le concessioni di prima applicazione sono rilasciate in parziale sanatoria dal 1° gennaio 2001 con scadenza al 31 dicembre 2006.

Politiche del lavoro e cooperazione

In materia di lavoro la legge contiene una disposizione transitoria sulla Commissione regionale di concertazione: in attesa della sua costituzione, la Giunta regionale può surrogare i componenti dimissionari della Commissione regionale per l’impiego, nel rispetto dei criteri di rappresentatività vigenti.

Vengono anche modificati i requisiti per gli interventi a favore di cooperative che inseriscono giovani disoccupati, lavoratori in cassa integrazione o ex dipendenti di aziende in crisi. Tra i soggetti ammissibili rientrano quelli disoccupati da almeno sei mesi; le cooperative devono inoltre prevedere un rilevante e qualificato aumento dell’occupazione e l’inserimento di persone svantaggiate, e per accedere ai benefici devono rispettare i principi di mutualità richiamati dalla normativa statale.

Fondo di garanzia per imprenditoria femminile, giovanile e microcredito

La Regione istituisce strumenti di garanzia per favorire l’accesso al credito a breve e medio termine delle piccole imprese, anche individuali, costituite da donne o da giovani tra 18 e 35 anni, con priorità alle imprese a prevalente partecipazione femminile. È previsto un fondo di garanzia e una convenzione con Finpiemonte S.p.A. per regole, modalità e procedure, nonché l’incremento annuale della quota regionale di partecipazione.

Un ulteriore fondo di garanzia è destinato al microcredito per imprese di nuova costituzione in forma di società di persone, cooperative di produzione lavoro, cooperative sociali e ditte individuali, nonché per titolari di partita IVA nella fase di avvio. Anche qui la gestione è demandata a convenzione con Finpiemonte S.p.A. Gli interventi sono finanziati per il 2009 e per il biennio 2010-2011 con specifiche risorse di bilancio e devono rispettare la regola comunitaria de minimis.

Polizia locale e uniformità delle dotazioni

La legge attribuisce alla Giunta regionale il potere di definire, sentita la commissione tecnica competente, le caratteristiche delle uniformi, dei simboli distintivi del grado, delle attrezzature, dei mezzi operativi, della placca e del tesserino di riconoscimento dei servizi di polizia locale degli enti locali, al fine di garantirne omogeneità e riconoscibilità sul territorio. Sono previste abrogazioni graduate di alcune norme regionali previgenti dalla pubblicazione dei singoli provvedimenti attuativi, oltre all’abrogazione immediata di ulteriori disposizioni.

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

È modificata la disciplina dell’indennità di fine mandato dei consiglieri regionali: si parla di acconto e non più di anticipazione. Al termine definitivo del mandato l’indennità complessiva viene ridotta di quanto già erogato a titolo di acconto; per i consiglieri in carica nella legislatura interessata è prevista anche la detrazione degli interessi legali maturati sugli acconti fino all’entrata in vigore della l.r. 21/2003.

Opere collegate alle Olimpiadi invernali 2006

La Regione interviene finanziariamente per alcune infrastrutture turistiche e sportive del programma collegato alle Olimpiadi invernali 2006, tramite partecipazioni in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A. Per Terme di Acqui è autorizzata la sottoscrizione di nuove azioni per un importo complessivo non superiore a 21 milioni di euro; per Monterosa 2000 la Regione garantisce la provvista mediante sottoscrizione di strumenti di debito o finanziari convertibili, fino a 5,2 milioni di euro.

Per Monterosa 2000 la Giunta si avvale di Finpiemonte S.p.A. e di schemi negoziali idonei a subordinare la conversione in capitale sociale alla corretta esecuzione delle opere. Gli oneri sono coperti con risorse del bilancio 2004.

Contributi straordinari e personale regionale

Sono autorizzati due contributi straordinari: 50 milioni di euro a favore dell’Ordine Mauriziano, secondo un protocollo d’intesa già approvato, e 12.042.215 euro al Comune di Torino per l’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti in istituti comunali. La copertura è assicurata da disponibilità iscritte nel bilancio regionale.

Quanto al personale, è previsto l’inquadramento, a domanda, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale del personale non di ruolo in servizio al 11 maggio 2004 presso i gruppi consiliari o gli uffici di comunicazione, previa procedura concorsuale e possesso dei requisiti richiesti, inclusa un’anzianità minima di sei mesi con contratto a tempo determinato. Sono incrementate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio per le categorie D, C e B, e la relativa spesa è coperta con apposita unità previsionale di bilancio.

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