L.R. Piemonte 14/2004
"Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese definisce criteri e poteri per razionalizzare la rete degli impianti di carburante, disciplinando nuove autorizzazioni, controlli, sanzioni, formazione e incentivi economici. Prevede interventi regionali e finanziari per il 2004-2005, un sistema di monitoraggio e regole transitorie per gli impianti privati già esistenti.
Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti in Piemonte
Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti in Piemonte
La legge detta gli indirizzi programmatici della Regione Piemonte per migliorare l’efficienza del servizio di distribuzione dei carburanti per autotrazione, contenere i prezzi, aumentare la qualità dei servizi e favorire i carburanti a minore impatto ambientale. La disciplina riguarda la rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel territorio regionale.
Finalità e criteri di programmazione regionale
La Regione orienta la propria azione alla razionalizzazione della rete distributiva attraverso una programmazione di settore affidata alla Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali e delle principali rappresentanze economiche e sociali del comparto. La programmazione deve tenere conto di:
- bacini di utenza anche non contigui, per garantire una presenza equilibrata del servizio sul territorio;
- zone omogenee comunali e caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione;
- tipologie dei nuovi impianti;
- superfici minime, distanze minime e indici di edificabilità;
- obiettivi di bacino e strumenti per raggiungerli;
- aree carenti di servizio e aree svantaggiate, anche per impianti con solo self-service prepagamento;
- criteri di incompatibilità;
- orari, fasce orarie flessibilizzate e sospensioni facoltative;
- sviluppo di attività commerciali, artigianali e di somministrazione all’interno degli impianti;
- modifiche impiantistiche e modalità di realizzazione;
- prelievo di carburanti in contenitori mobili;
- ulteriori criteri e parametri ritenuti necessari. I provvedimenti attuativi della Giunta sono trasmessi alla competente Commissione consiliare, che esprime parere entro 45 giorni; decorso il termine, il parere si intende favorevole.
Definizioni e ambito oggettivo
La legge definisce la “rete” come l’insieme dei punti vendita di carburanti per autotrazione. Sono considerati carburanti per autotrazione benzine, gasolio, GPL, metano, ogni altro carburante conforme ai requisiti tecnici CUNA e l’idrogeno. Sono inoltre definiti:
- l’impianto stradale di distribuzione, quale complesso unitario con erogatori, serbatoi, servizi e attività accessorie;
- l’impianto lacuale, destinato esclusivamente al rifornimento dei natanti;
- l’impianto ad uso privato, destinato al rifornimento di autoveicoli di imprese produttive o di servizio, ubicato presso stabilimenti, cantieri o magazzini, con possibilità di utilizzo anche da parte di soggetti appartenenti allo stesso consorzio, associazione o gruppo societario.
Autorizzazioni per i nuovi impianti
Le autorizzazioni per nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato sono rilasciate dal comune, nel rispetto degli indirizzi regionali e secondo la disciplina del d.lgs. 32/1998. Nei comuni in cui sia istituito e operativo, la procedura passa dallo sportello unico per le attività produttive per tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’impianto.
Sospensione dell’attività, controlli tecnici e messa in esercizio
Il sindaco può disporre la sospensione dell’esercizio dell’impianto per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza; in caso di inosservanza può ordinare la revoca dell’autorizzazione. Le verifiche di idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale avvengono mediante collaudo quindicennale, disposto dal comune su richiesta del titolare e svolto da una commissione composta da un funzionario comunale, un rappresentante dei Vigili del fuoco e un rappresentante ARPA Piemonte. I nuovi impianti e le parti modificate non sono soggetti a tale collaudo, ma per la loro messa in esercizio è richiesta autocertificazione con perizia attestante la conformità al progetto approvato e alle norme vigenti, nei casi non soggetti ad autorizzazione. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente e le risultanze vanno trasmesse alla Regione.
Sanzioni, decadenza e revoca dell’autorizzazione
Sono previste sanzioni amministrative per:
- installazione o esercizio di impianto stradale senza autorizzazione o in difformità: da 500 a 5.000 euro e chiusura immediata;
- installazione o esercizio di impianto ad uso privato senza autorizzazione o in difformità: da 250 a 2.500 euro e confisca delle attrezzature e del prodotto giacente;
- violazioni sugli orari di apertura/chiusura o sull’indicazione dei prezzi: da 200 a 2.000 euro, con possibile chiusura fino a 15 giorni in caso di recidiva. L’autorizzazione decade se l’impianto, risultando non adeguabile, chiude a seguito di verifica di incompatibilità comunale o per chiusura volontaria. È revocata se il titolare:
- non avvia l’attività entro il termine fissato dal comune, salvo proroga per comprovati impedimenti;
- sospende l’attività per più di un anno, salvo interruzioni dovute a lavori pubblici o interventi su traffico e viabilità. L’applicazione delle sanzioni e delle revoche compete al comune sede dell’impianto.
Sistema informativo e Osservatorio regionale
La Regione effettua un monitoraggio sull’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete e trasmette annualmente i risultati al Ministero competente. Comuni, titolari e gestori devono fornire i dati richiesti. È istituito un Osservatorio regionale della rete carburanti, con funzioni di analisi, studio, raccolta dati e diffusione delle informazioni, anche tramite banca dati informatizzata e pubblicazioni periodiche per operatori, organizzazioni sindacali, enti di ricerca e istituzioni. È inoltre prevista la possibilità di un Osservatorio interregionale con altre Regioni.
Formazione professionale e sostegno agli operatori
La Giunta regionale individua percorsi formativi per l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento a organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, sistemi di qualità e certificazione. La disciplina organizzativa, la durata, le materie e i finanziamenti dei corsi sono stabiliti dalla Giunta nel quadro della normativa su lavoro, formazione e servizi per l’impiego. I corsi possono essere organizzati dalle associazioni di categoria più rappresentative, da enti costituiti con il loro concorso e da altri soggetti già operanti nella formazione professionale, secondo gli indirizzi regionali.
Credito, incentivi e ammodernamento della rete
La Regione agevola l’accesso al credito di comuni e piccole e medie imprese del settore per interventi destinati a:
- impianti in aree carenti o svantaggiate;
- diffusione di carburanti a basso impatto ambientale;
- attività commerciali, artigianali e di somministrazione negli impianti;
- programmi di sviluppo aziendale, innovazione gestionale e tecnologica, certificazione di qualità, formazione e aggiornamento professionale;
- concorso al fondo rischi di consorzi e cooperative fidi. Gli interventi possono essere attuati anche tramite sezioni apposite di un fondo regionale già previsto per l’artigianato. I benefici possono assumere la forma di garanzie sui prestiti, bonus fiscale, contributi in conto capitale o in conto interessi, finanziamenti agevolati, leasing e ingegnerizzazione finanziaria. La Giunta disciplina tipologia di procedimento, requisiti, spese ammissibili, forma e intensità dell’aiuto, termini, controlli, revoche e possibili convenzioni con soggetti terzi, nel rispetto del regime comunitario “de minimis”. La Giunta predispone un monitoraggio annuale degli interventi dell’anno precedente e, entro giugno di ogni anno, trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione, l’efficacia, il fabbisogno finanziario e l’eventuale necessità di nuovi interventi.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di 460.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per il 2004 sono previsti stanziamenti specifici per l’Osservatorio, per la formazione e per gli interventi di modernizzazione rivolti a enti locali e imprese. La copertura è assicurata mediante riduzioni di stanziamento su specifiche unità previsionali di bilancio per il 2004 e, per il 2005, sulle corrispondenti dotazioni del bilancio pluriennale 2004-2006.
Abrogazioni e regime transitorio
Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8, la legge regionale 16 luglio 2001, n. 15 e il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. Fino all’emanazione dei nuovi provvedimenti regionali previsti dalla legge, restano in vigore i criteri già adottati in attuazione delle precedenti leggi regionali 8/1999 e 15/2001. Inoltre, per gli impianti ad uso privato esistenti privi di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della legge, l’autorizzazione deve essere richiesta entro 120 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
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