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Legge

L.R. Piemonte 15/2004

Disciplina dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.[2] [1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 15/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina stemma, gonfalone, inno, sigillo, bandiera e fascia della Regione Piemonte, nonché il loro uso istituzionale. Prevede il sigillo della Regione e l’onorificenza per meriti civili, il diploma di benemerenza e regole su esposizione della bandiera. Abroga le precedenti leggi regionali sui simboli. La norma finanziaria dell’art. 5-bis vale per il triennio 2020-2022.

Disciplina dei simboli e delle onorificenze della Regione Piemonte

Disciplina dei simboli e delle onorificenze della Regione Piemonte

La legge definisce caratteristiche, modalità d’uso e regole di esposizione dei simboli istituzionali della Regione Piemonte, oltre a istituire alcune forme di riconoscimento onorifico. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale, salvo i casi espressamente previsti per manifestazioni fuori regione o per il rinvio alla normativa statale in materia di bandiere.

Oggetto e quadro generale

Il provvedimento regola:

  • stemma, gonfalone, inno, sigillo, bandiera e fascia della Regione Piemonte;
  • modalità di utilizzo nei contesti istituzionali e di rappresentanza;
  • istituzione dell’onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili;
  • rilascio di un diploma di benemerenza;
  • integrazioni alla disciplina statale sull’uso della bandiera italiana e di quella dell’Unione europea.

Stemma della Regione

Lo stemma regionale è descritto come “di rosso alla croce d’argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi”, con richiamo allo stemma storico del Piemonte dal 1424. Può essere utilizzato:

  • sul frontespizio del Bollettino Ufficiale;
  • su ogni atto ufficiale;
  • su targhe degli uffici centrali e periferici della Regione;
  • sulla carta per la corrispondenza degli organi e uffici regionali;
  • su atti o documenti di comunicazione istituzionale;
  • su documenti promozionali di iniziative svolte con soggetti pubblici o privati esterni.

Di regola, lo stemma è accompagnato dalla scritta “Regione Piemonte” o “Consiglio regionale del Piemonte”, secondo un manuale d’uso definito d’intesa tra le strutture competenti della Giunta e del Consiglio. L’uso è escluso per soggetti esterni alla struttura organizzativa dell’ente, salvo le ipotesi ammesse dalla legge.

Gonfalone della Regione

Il gonfalone è composto dai colori rosso, blu e arancio, con lo stemma del Piemonte sul tutto. All’asta è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato d’oro. È assegnato a Giunta e Consiglio regionale e custodito presso le rispettive sedi. Il suo uso spetta ai rispettivi Presidenti, previa intesa, nelle manifestazioni ufficiali nel territorio regionale. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori dal territorio regionale è decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Inno regionale

La Regione riconosce il proprio inno con legge regionale. La norma non ne specifica ulteriormente contenuto o modalità di utilizzo nel testo fornito.

Sigillo della Regione

Il sigillo è circolare, riporta al centro lo stemma e la dicitura “Regione Piemonte”. Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali. La conservazione e l’uso sono affidati ai dirigenti degli uffici regionali cui i sigilli sono assegnati. Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio e usate come oggetti di rappresentanza istituzionale.

Conferimento del sigillo come riconoscimento

Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, fino a un massimo di due all’anno, anche alla memoria:

  • a cittadini nati in Piemonte o residenti nella regione per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento;
  • a persone fisiche, istituzioni, enti e organismi italiani o esteri, per i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione.

Il conferimento avviene con mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata da almeno otto decimi dei componenti del Consiglio.

Onorificenza per meriti civili

È istituita l’onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili, destinata a persone fisiche e giuridiche, istituzioni, enti e organismi italiani o esteri che si siano distinti nel territorio regionale con attività professionali, volontarie o benefiche dirette a fronteggiare situazioni eccezionali con grave danno o pericolo per l’incolumità o la salute pubblica, nonché emergenze sociali di particolare rilievo.

Il conferimento spetta al Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le caratteristiche dell’onorificenza, le modalità di conferimento e i limiti d’uso sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Bandiera del Piemonte e sua composizione

La bandiera regionale è descritta come croce bianca in campo rosso con lambello blu, contorno blu e frangia oro. Sono fissate anche le misure: 150 x 100 cm, croce larga 20 cm, contorno largo 10 cm, frangia di 7 cm. È accompagnata da un nastro arancione annodato al culmine dell’asta. I colori richiamano simbolicamente quelli del gonfalone e dello stemma.

Esposizione della bandiera

Fermo restando il d.p.r. 121/2000, la bandiera regionale si espone:

  • all’esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale;
  • all’esterno delle sedi dei consigli provinciali, delle unioni montane, comunali e circoscrizionali;
  • all’esterno degli edifici scolastici;
  • all’esterno degli edifici sede di seggi elettorali in occasione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
  • ogni volta che sono esposte la bandiera italiana e quella dell’Unione europea;
  • all’esterno degli uffici della Regione;
  • all’esterno degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche indirettamente, dalla Regione;
  • all’esterno di agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche indirettamente, dalla Regione;
  • all’esterno dei concessionari di pubblici servizi regionali;
  • all’esterno di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni in materie di competenza regionale e sono sottoposti a vigilanza o controllo regionale.

Inoltre, nel territorio regionale la bandiera è esposta, insieme a quella nazionale ed europea, nelle festività nazionali, nella festa del Piemonte e nei giorni indicati o autorizzati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Va esposta anche, insieme alle altre due bandiere, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei consigli comunali, provinciali e delle unioni montane, nonché negli uffici del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle unioni montane e dei Sindaci.

Modalità di esposizione e cautele

La bandiera all’esterno degli edifici pubblici è esposta dalle ore 8.00 al tramonto. Può restare esposta dopo il tramonto solo in casi e luoghi particolari, purché adeguatamente illuminata. Non deve essere esposta in cattivo stato d’uso. In caso di lutto, la bandiera deve essere tenuta a mezz’asta; possono essere applicate due strisce di velo nero all’estremità superiore dell’inferitura, obbligatorie quando la bandiera è portata nelle cerimonie funebri pubbliche. La bandiera regionale non può essere usata come drappo o addobbo; per decorazioni istituzionali possono essere usati nastri o gonfaloni nei colori rosso, blu e arancio del gonfalone. La Giunta e il Consiglio regionale individuano gli uffici responsabili della verifica della corretta esposizione all’esterno e all’interno degli edifici di rispettiva competenza.

Fascia istituzionale

La fascia regionale riporta i colori della bandiera, con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell’Unione europea sull’altro. È assegnata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale; il suo uso compete ai due Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali. Può essere delegato a un assessore o a un consigliere.

Diploma di benemerenza

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta motivata, può essere rilasciato un diploma di benemerenza a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, deve stabilire con atto deliberativo:

  • le procedure di proposta e rilascio;
  • le caratteristiche tecniche del diploma.

Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di:

  • adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte;
  • adozione della bandiera della Regione Piemonte;
  • uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte.

Norma finanziaria

Le spese per l’attuazione dell’articolo sull’onorificenza per meriti civili sono quantificate in 2.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 e coperte con risorse del bilancio regionale, missione “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, programma “Organi istituzionali”, titolo I, spese correnti.

Attualità della disciplina

La legge conserva utilità pratica soprattutto per le regole sui simboli regionali e sulle onorificenze. Risulta invece temporalmente limitata la sola copertura finanziaria riferita al triennio 2020-2022, mentre il resto della disciplina non contiene un termine finale di efficacia.

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