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Sentenza

Sentenza n. 868/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - in quanto occorra e in parte qua, della nota del 9 gennaio 2025, Prot. n. 8517, della Direzione attività economiche e turismo, avente ad oggetto “Comunicazione accoglimento richiesta di accesso documentale ex artt. 22 e ss. L 241/1990 per l’ostensione integrale istanza di accesso civico generalizzato prot. n. 426195 del 10.11.2025. Trasmissione dell’atto ri-chiesto”, nella parte in cui ha trasmesso un documento oscurato; per l’accertamento - del diritto della ricorrente Tiratardi S.r.l. di accedere alla documentazione richiesta in versione non oscurata; e per la conseguente condanna - ad esibire la documentazione richiesta in maniera integrale.

Giustizia amministrativa202600487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di ostensione integrale dell'istanza di accesso civico generalizzato, con oscuramento dei dati personali del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un cittadino aveva presentato al Comune un'istanza di accesso civico generalizzato relativa alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico delle attività di ristorazione presenti in piazza Santo Spirito, tra cui quella gestita dalla ricorrente. Dopo essere stata informata dell'istanza, la società aveva chiesto di conoscerne il contenuto integrale e, successivamente, aveva domandato l'ostensione non oscurata dell'istanza originaria, sia mediante accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. 241/1990, qualificandolo anche come accesso difensivo, sia mediante accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. 33/2013. Il Comune aveva trasmesso il documento oscurando i dati anagrafici del richiedente e aveva respinto la richiesta di integrale ostensione. La ricorrente sosteneva che non sussistesse un diritto alla riservatezza in capo a chi presenta un'istanza ostensiva alla pubblica amministrazione e che l'identità del richiedente fosse necessaria per comprendere il suo interesse, ipotizzando che potesse trattarsi di un futuro concorrente o di altro soggetto. Il TAR ha esaminato separatamente i due titoli di accesso. Quanto all'accesso documentale, ha rilevato che la società non aveva indicato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento, né aveva chiarito il rapporto di strumentalità tra l'identità del richiedente e un proprio interesse giuridicamente tutelato. La mera curiosità di sapere se il richiedente fosse un futuro concorrente o appartenesse a una diversa categoria soggettiva non integra un interesse qualificato. Inoltre, per l'accesso difensivo, la ricorrente non aveva indicato puntualmente una controversia, attuale o futura, né dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la tutela dei propri interessi giuridici. Quanto all'accesso civico generalizzato, la ricorrente contestava l'oscuramento dei dati personali del richiedente. Il Comune sosteneva che la protezione dei dati personali costituisse un interesse privato-limite e che non vi fosse alcun nesso tra l'identità del richiedente e le finalità dell'accesso civico generalizzato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso anzitutto il diritto all'accesso documentale, ordinario e difensivo, perché la società non aveva allegato una situazione giuridicamente tutelata né il necessario rapporto di strumentalità con l'istanza richiesta. L'individuazione della possibile qualità del richiedente come futuro concorrente o appartenente ad altra categoria soggettiva è stata ritenuta una mera curiosità, non un interesse giuridicamente rilevante. L'accesso difensivo è stato inoltre ritenuto infondato perché l'istanza non indicava in modo puntuale le finalità difensive né la necessità del documento per curare o difendere interessi giuridici. Il TAR ha poi ritenuto legittimo l'oscuramento dei dati personali nell'ambito dell'accesso civico generalizzato. La protezione dei dati personali costituisce un interesse privato-limite ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera a), d.lgs. 33/2013. La valutazione amministrativa sul concreto pregiudizio e sul bilanciamento tra trasparenza e riservatezza è ampiamente discrezionale e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, macroscopici errori, abnormità o grave inadeguatezza istruttoria, vizi non ravvisati nel caso concreto. La conoscenza dell'identità del richiedente non era funzionale alle finalità tipiche della trasparenza, individuate nella tutela dei diritti dei cittadini, nella partecipazione all'attività amministrativa e nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'oscuramento è stato pertanto giudicato ragionevole e conforme alla normativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    L'accesso documentale richiede un interesse giuridicamente tutelato, concreto e attuale, collegato al documento mediante un rapporto di strumentalità; non è sufficiente una curiosità o un interesse meramente esplorativo.

  • art. 24 l. 241/1990

    L'accesso difensivo presuppone l'indicazione puntuale della finalità difensiva e la dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la tutela, attuale o futura, di interessi giuridici.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    L'accesso civico generalizzato opera nell'ambito delle finalità di trasparenza previste dalla disciplina, dirette a tutelare i diritti dei cittadini, favorire la partecipazione e consentire il controllo diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche e sull'uso delle risorse pubbliche.

  • art. 5-bis, comma 2, lettera a), d.lgs. 33/2013

    L’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia

    La protezione dei dati personali costituisce un interesse privato-limite che può giustificare il diniego, totale o parziale, dell'accesso civico generalizzato quando l'ostensione determini un pregiudizio concreto.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 33/2013

    La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche

    Le finalità della trasparenza delimitano l'esercizio dell'accesso civico generalizzato; la conoscenza richiesta deve essere ragionevolmente ed effettivamente connessa a tali finalità.

Massime di principio

  • L'accesso documentale richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento richiesto; la mera curiosità sull'identità, sulla categoria o sulla possibile posizione di un altro soggetto non soddisfa tale requisito.
  • L'accesso difensivo non può essere fondato su un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive: il richiedente deve indicare puntualmente la finalità di tutela e dimostrare il nesso di strumentalità necessaria tra il documento e una situazione giuridica controversa o potenzialmente controversa.
  • Nell'accesso civico generalizzato, la protezione dei dati personali costituisce un interesse privato-limite idoneo a giustificare l'oscuramento quando l'ostensione comporti un pregiudizio concreto, anche se il documento è altrimenti ostensibile.
  • La valutazione dell'amministrazione sul bilanciamento tra accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali è connotata da ampia discrezionalità e può essere censurata dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta o macroscopica irragionevolezza, illogicità, abnormità, grave errore di fatto o inadeguatezza istruttoria.
  • L'identità del richiedente un accesso civico generalizzato non deve essere ostesa quando la sua conoscenza non sia funzionale alle finalità normative di trasparenza, partecipazione e controllo diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso civico generalizzato
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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