Cassazione Civile, Ordinanza n. 20288/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva riportato ferite nel corso dell'attentato terroristico al Museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo 2015 e aveva adito il Tribunale per ottenere l'elargizione prevista dalla L. n. 206/2004 per le vittime del terrorismo. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non dimostrata una menomazione rilevante e permanente della capacità lavorativa, e non sufficiente il solo danno biologico. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, senza appello, deducendo tre motivi: omesso/insufficiente/contraddittorio esame di un fatto decisivo e violazione di legge, in particolare degli artt. 3, 4 e 35 Cost. e degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. n. 206/2004. Sosteneva che, per la liquidazione dell'elargizione in favore delle vittime del terrorismo, non sia necessario il pregiudizio alla capacità lavorativa, essendo sufficiente il danno biologico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato un precedente conforme secondo cui il procedimento speciale previsto dagli artt. 11 e 12 della L. n. 206/2004, con ricorso diretto per cassazione senza appello, opera solo nella fase di prima applicazione della disciplina e presuppone che la ricorrenza e il grado della lesione siano già stati definitivamente accertati in sede giudiziaria, amministrativa o contabile. Poiché tale rito speciale è soggetto a un termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, decorso il quale la domanda deve essere proposta con le forme ordinarie e quindi con appello, il ricorso diretto per cassazione era precluso. Non essendosi costituito il Ministero, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato come base delle doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato con riferimento alla mancata proposizione di memorie
art. 11 L. n. 206/2004
la disciplina speciale sui benefici per le vittime del terrorismo opera solo temporaneamente nella fase di prima applicazione e presuppone l'accertamento già intervenuto della lesione e della sua entità; decorso il termine di sei mesi dall'entrata in vigore, non è più utilizzabile il rito speciale
art. 12 L. n. 206/2004
prevede il ricorso diretto per cassazione senza previa appello solo nel quadro del procedimento speciale disciplinato dalla legge; dopo il termine decadenziale, la domanda va proposta con il rito ordinario e con appello
art. 2 L. n. 206/2004
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata
art. 3 L. n. 206/2004
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata
art. 4 L. n. 206/2004
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata
art. 5 L. n. 206/2004
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata
art. 3 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale dedotto
art. 4 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale dedotto
art. 35 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale dedotto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto
Massime di principio
- In materia di benefici per le vittime del terrorismo, il rito speciale con ricorso diretto per cassazione senza appello è ammesso solo entro la fase transitoria di prima applicazione prevista dalla legge.
- Il ricorso diretto per cassazione ex L. n. 206/2004 è precluso quando il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge; in tal caso la domanda deve essere proposta con le ordinarie forme di impugnazione, quindi con appello.
- Ai fini dell'accesso al procedimento speciale, è necessario che la ricorrenza e il grado della lesione siano già stati accertati in via definitiva in sede giudiziaria, amministrativa o contabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite; resta ferma la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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