Sentenza n. 376/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - della determinazione dirigenziale rep. n. NA/221 del 26.06.2025 di Roma Capitale, trasmessa con nota prot. SU/2025/0009040 di pari data, di aggiudicazione della procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs.36/2023 finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro on un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.36/2023, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e al Collaudo nonché alla Consulenza multidisciplinare al Concedente nell’ambito della Concessione del Polo Impiantistico per la progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione gestione di un impianto di termovalorizzazione e dell’impiantistica ancillare- Lotto 2 “Servizi di ingegneria e architettura finalizzati al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” - CIG B4F568CCC6; - del Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Verbali e ogni altra norma e/o documento di gara, successivamente resi disponibili (su istanza dell’odierna ricorrente), “mediante l'attivazione delle funzionalità della piattaforma Tutto Gare necessarie ad assicurare l'accesso agli atti tramite la stessa”, da Roma Capitale in data 09.07.2025, giusto PEC della Direzione Lavori Pubblici del Dipartimento Centrale Appalti, ove da intendersi nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante e fondanti la valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti alla Gara e la conseguente attribuzione dei punteggi contestati; - del contratto rep. n. 13342 del 06.08.2025 medio tempore stipulato con il RTP Proger S.p.A. (allo stato sconosciuto), giusta comunicazione via PEC prot. SU/2025/0011207; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati, e comunque di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente; - nonche’ con istanza istruttoria ex art. 116 comma 2 c.p.a. e con richiesta di accertamento del diritto dell’Ati ricorrente al subentro nel contratto stipulato con l’Ati aggiudicataria, nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a. ed all’affidamento del servizio oggetto della gara, in virtù dell’offerta presentata e dei requisiti posseduti; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento dell’aggiudicazione dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, all’ottenimento del risarcimento per equivalente del pregiudizio patito e patendo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta per un accordo quadro relativo a servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli atti di gara e il contratto stipulato con il raggruppamento aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con 65,963 punti, ha contestato l’aggiudicazione del lotto 2, disposta in favore del raggruppamento controinteressato con 86,770 punti. Ha dedotto la violazione della lex specialis, in particolare degli artt. 16 e 18 del disciplinare, la violazione dell’art. 100, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023 e l’eccesso di potere per errore di fatto, manifesta illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento nella valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. In particolare, ha contestato il punteggio di 21,97 punti attribuito per due servizi di coordinamento della sicurezza dichiarati dall’aggiudicataria: un servizio relativo a un’infrastruttura ferroviaria, ritenuto non ultimato e quindi non spendibile, e un servizio relativo a un impianto di produzione di energia elettrica, ritenuto non pertinente, non effettivamente svolto dal soggetto indicato, risalente nel tempo e valorizzato sulla base di un importo dei lavori sovrastimato. La ricorrente ha chiesto in via principale l’esclusione dell’aggiudicataria e l’aggiudicazione in proprio favore; in subordine, la decurtazione del punteggio o il ricalcolo dei punteggi. Ha inoltre chiesto il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia, oppure il risarcimento per equivalente. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso, l’inammissibilità delle censure per invasione della discrezionalità tecnica della commissione e per carenza di prova di resistenza. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio un possibile difetto di specificità dei motivi, perché articolati in un unico ampio motivo. La ricorrente aveva formulato anche un’istanza istruttoria, impropriamente qualificata come domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., per acquisire documenti sulla veridicità di uno dei servizi dichiarati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e le domande accessorie di subentro e risarcimento. Ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività: l’accesso completo ai documenti di gara non era stato reso contestualmente disponibile con l’aggiudicazione, ma era stato consentito solo il 9 luglio 2025, a seguito della richiesta del 2 luglio; il termine di cui all’art. 120, comma 2, c.p.a. decorreva quindi da tale messa a disposizione, rendendo tempestivo il ricorso notificato il 6 agosto 2025. Ha escluso anche l’inammissibilità per difetto di specificità, ritenendo individuabili le diverse censure, benché collocate nello stesso paragrafo, e ha riconosciuto la prova di resistenza, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe potuto modificare l’esito della gara. L’istanza istruttoria è stata qualificata come richiesta di esercizio dei poteri acquisitivi ex art. 63 c.p.a., non come ricorso in materia di accesso, ed è stata respinta perché la censura sottostante era manifestamente infondata e la documentazione già acquisita dimostrava l’effettuazione del servizio da parte del soggetto indicato. Nel merito, il TAR ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 100, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023: i servizi contestati non costituivano requisiti speciali di partecipazione previsti dal disciplinare, ma elementi utilizzati per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica. Ha inoltre escluso che potesse configurarsi l’esclusione per falsa dichiarazione, poiché tale causa non era stata specificamente dedotta. Quanto alla pertinenza dei servizi, ha interpretato il criterio dell’art. 18.1, lett. A), del disciplinare nel senso che essa dovesse essere valutata con riferimento al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla complessità, tipologia e importanza delle opere, non alla specifica realizzazione di un impianto di termovalorizzazione. Il servizio ferroviario poteva essere valutato anche se i lavori erano ancora in corso, poiché il disciplinare non richiedeva l’ultimazione del servizio, la stazione appaltante aveva fornito un chiarimento favorevole alla valutabilità dei lavori in corso e risultava un certificato di regolare esecuzione relativo a un avanzato stato di realizzazione. Il servizio relativo all’impianto di Colleferro risultava comprovato dal certificato di regolare esecuzione; la sua risalenza temporale non ne impediva la spendibilità, non essendo previsto dal disciplinare un limite temporale e conservando l’opera realizzata una significativa complessità. Anche l’eventuale rideterminazione dell’importo dei lavori non avrebbe modificato il punteggio attribuito per il relativo sottocriterio. In ogni caso, anche l’azzeramento dei punteggi contestati non avrebbe colmato lo scarto superiore a 20 punti tra le offerte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 3.000 oltre accessori in favore di Roma Capitale e di euro 3.000 oltre accessori in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per la gara.
art. 59 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa dell’accordo quadro con un solo operatore economico.
art. 100, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Disciplina i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale; il giudice lo ha ritenuto inconferente perché i servizi contestati erano criteri di valutazione dell’offerta e non requisiti di accesso previsti dalla lex specialis.
artt. 94 ss. d.lgs. 36/2023
Prevedono le cause di esclusione, tra cui quelle collegate a dichiarazioni non veritiere; il giudice ha rilevato che tale causa non era stata specificamente dedotta.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
Impone alla stazione appaltante di mettere immediatamente a disposizione dei concorrenti la documentazione di gara e rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione.
art. 120, comma 2, c.p.a.
dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici
Il termine per il ricorso nelle controversie relative alle procedure di affidamento decorre dalla messa a disposizione degli atti di gara, quando questa non sia contestuale all’aggiudicazione.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
deve contenere distintamente.. i motivi specifici su cui si fonda
Richiede la specificità dei motivi, ma la violazione non determina inammissibilità quando le censure, pur articolate nello stesso motivo, siano comunque individuabili e separatamente esaminabili.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione decisiva, assegnando alle parti la possibilità di interloquire; è stato utilizzato per il rilievo sulla specificità dei motivi.
art. 63 c.p.a.
Riguarda i poteri istruttori e acquisitivi del giudice amministrativo, ai quali è stata ricondotta l’istanza documentale della ricorrente.
art. 121 c.p.a.
Disciplina la declaratoria di inefficacia del contratto in relazione alle violazioni nelle procedure di affidamento; la domanda di subentro è stata respinta per l’infondatezza del ricorso.
art. 122 c.p.a.
Disciplina l’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 121; la relativa domanda è stata respinta.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’aggiudicazione, quando la stazione appaltante non mette contestualmente a disposizione dei concorrenti la documentazione di gara indicata dall’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023, il termine di cui all’art. 120, comma 2, c.p.a. decorre dalla successiva effettiva messa a disposizione degli atti necessari alla formulazione delle censure.
- Il principio di specificità dei motivi ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. non ha carattere formalistico: la proposizione di più doglianze in un unico motivo non determina l’inammissibilità quando le censure siano chiaramente individuabili e possano essere esaminate separatamente.
- La contestazione del punteggio attribuito a un’offerta tecnica è ammissibile quando sia dedotta, anche in astratto, l’irragionevolezza o l’illegittimità della valutazione e sia indicato il risultato utile che deriverebbe dall’accoglimento; non è quindi sufficiente opporre in via generale la discrezionalità tecnica della commissione.
- I servizi utilizzati come elementi di valutazione dell’offerta tecnica non possono essere contestati come requisiti speciali di partecipazione ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, se la lex specialis non li ha qualificati come condizioni di accesso alla gara.
- Quando la lex specialis valuta la pertinenza di precedenti servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con riferimento a tipologia, complessità, importo e categorie delle opere, la pertinenza deve essere rapportata alla prestazione professionale oggetto del lotto e alla complessità delle opere, non necessariamente alla coincidenza con lo specifico impianto o manufatto oggetto dell’appalto.
- Un servizio ancora in corso può essere valutato ai fini dell’offerta tecnica se la lex specialis non richiede l’integrale ultimazione, il grado di esecuzione raggiunto comprova adeguatamente l’esperienza dichiarata e non è dimostrato che lo stato di avanzamento sia insufficiente a garantire la capacità professionale vantata.
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