Ordinanza n. 2386/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 285/2025 del Tribunale ordinario di Pavia, sezione lavoro, avente ad oggetto il risarcimento del danno economico - retributivo pari ad € 8.224,77, oltre una quota di T.F.R. pari ad € 609,24, oltre ad interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per un importo totale di € 9.763,21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pavia, sezione lavoro, e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto dal Tribunale ordinario di Pavia la condanna del Ministero al pagamento di euro 8.224,77, oltre a una quota di TFR di euro 609,24, interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla valutazione di determinati periodi di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio, ha agito in ottemperanza a causa dell'inerzia dell'Amministrazione. Il TAR Lombardia, con precedente sentenza, aveva già dichiarato l'inottemperanza del Ministero e assegnato un termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute secondo il titolo giudiziale. Decorso inutilmente anche tale termine, la ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta, evidenziando di non avere ancora ottenuto il risarcimento riconosciuto in sentenza. Il Ministero non ha fornito alcun riscontro.
La decisione
Il TAR accoglie l'istanza di nomina del Commissario ad acta, rilevando che il Ministero non ha adempiuto né al titolo giudiziale civile né alla precedente sentenza di ottemperanza, nonostante la scadenza del termine di trenta giorni assegnato dal giudice amministrativo. Nomina Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale eserciterà le funzioni solo se direttamente investito dal creditore mediante apposita istanza entro sessanta giorni. Il Commissario dovrà adottare gli atti necessari all'esecuzione del mandato, direttamente oppure tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità, potendo avvalersi, ove necessario, della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con le strutture straordinarie competenti. Il TAR precisa che l'attività rientra nei compiti istituzionali del Commissario e non comporta il riconoscimento di compensi. Le spese della fase sono compensate, considerata la natura di mero incidente esecutivo e il fatto che le spese dell'originario giudizio di ottemperanza erano già state liquidate in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del titolo, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue il titolo giudiziale entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può accogliere l'istanza del creditore e nominare un Commissario ad acta affinché compia gli atti necessari all'esecuzione.
- La nomina del Commissario ad acta può essere subordinata all'iniziativa diretta del creditore entro un termine stabilito dal giudice, che individua anche il soggetto incaricato, le facoltà di delega e l'ambito degli atti da compiere.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto un compenso specifico per l'incarico.
- In un mero incidente di esecuzione, privo di impugnazione di un ulteriore atto e inserito in un contenzioso seriale, le spese della fase possono essere compensate, soprattutto quando le spese dell'originario giudizio di ottemperanza siano già state liquidate.
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