Cassazione Penale, Ordinanza n. 19422/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per appropriazione indebita in danno di un condominio. Il Tribunale aveva assolto l'imputato con formula piena. In appello, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, della Procura generale e della parte civile, la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione e adottando le conseguenziali statuizioni civili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse effettuato una reformatio in peius dell'assoluzione senza un adeguato esame dei motivi di gravame delle altre parti, senza esporre in modo sufficiente le linee portanti del proprio ragionamento probatorio alternativo e senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e logico le ragioni della riforma della sentenza assolutoria, richiamando anche le argomentazioni delle parti impugnanti, e che non vi era stata una mera diversa valutazione della prova dichiarativa, bensì un diverso giudizio di rilevanza degli atti fondato soprattutto sull'assenza di spiegazioni o documentazione giustificativa circa l'utilizzo del denaro prelevato dal conto corrente condominiale. Ha inoltre escluso la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p., poiché la Corte d'appello aveva compiuto una rivalutazione complessiva del compendio probatorio senza essere chiamata a rivedere la credibilità della prova dichiarativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di difesa della parte civile liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessaria solo quando il giudice d'appello sia chiamato a ribaltare una decisione sulla base di una rivalutazione della prova dichiarativa; non è dovuta quando la decisione derivi da una complessiva rivalutazione del compendio probatorio e da un diverso giudizio di rilevanza degli atti.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 646 c.p.
Il fatto contestato è qualificato come appropriazione indebita, rispetto alla quale la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, mantenendo tuttavia le statuizioni civili.
art. 538 c.p.p.
La declaratoria di prescrizione non impedisce l'adozione delle statuizioni civili consequenziali quando il giudice ritenga sussistenti i presupposti per la responsabilità civile.
Massime di principio
- La riforma in appello di una sentenza assolutoria non richiede necessariamente una nuova assunzione della prova quando il giudice di secondo grado non fonda il ribaltamento su una diversa valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa, ma su un diverso apprezzamento complessivo del materiale probatorio e della sua rilevanza.
- La doglianza di omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non è fondata se il giudice d'appello non ha modificato l'esito sulla base di un giudizio di inattendibilità o di diversa credibilità delle dichiarazioni, ma attraverso una rivalutazione documentale e logico-inferenziale degli atti già acquisiti.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella mera contrapposizione a una motivazione di appello congrua e logica, senza evidenziare un effettivo vizio di legge o un deficit argomentativo decisivo.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello può coesistere con le statuizioni civili quando il giudice ritenga sussistente il fondamento della pretesa risarcitoria sul piano civilistico.
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