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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02685/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori volta a far accertare che il rapporto formalmente intercorso con un appaltatore celasse, in realtà, un'interposizione illecita di manodopera e un appalto illecito, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto tale rapporto per quasi tutti i lavoratori, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni del CCNL elettrico, dichiarando invece inammissibile la domanda di versamento di contributi previdenziali e assicurativi. La Corte d'appello, riformando in parte, ha esteso l'accertamento del rapporto subordinato anche a una lavoratrice per la quale il rapporto formale era sorto dopo una certa data, ritenendo illecito l'appalto anche successivamente e ritenendo irrilevanti i verbali di conciliazione prodotti dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 1965 c.c., 100 e 410 c.p.c., sostenendo che i verbali di conciliazione dovevano essere interpretati come rinuncia anche alle pretese nei suoi confronti e quindi che la domanda fosse improcedibile/inammissibile per cessata materia del contendere; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 345 c.p.c., 1418 c.c. e ss., dell'art. 18, co. 2, d.l. n. 12/2008, dell'art. 19, co. 4, d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 97 Cost., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto tardiva l'eccezione relativa all'impossibilità di costituire un rapporto di lavoro a seguito di conversione, trattandosi di società in house interamente partecipata dal MEF.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione dei verbali di conciliazione compiuta dal giudice di merito: essi non contenevano una rinuncia consapevole e specifica al diritto di far valere nei confronti della società committente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto, ma riguardavano solo profili di invalidità e rivendicazioni retributive o risarcitorie connesse al rapporto formale con l'appaltatore. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la questione concernente la natura di società in house e l'applicabilità dell'art. 19, co. 4, d.lgs. n. 175/2016 non integra una vera eccezione in senso proprio, ma una mera difesa che il giudice può e deve esaminare anche d'ufficio in base al principio iura novit curia, ove la qualificazione giuridica del soggetto risulti dagli atti o sia comunque evincibile ritualmente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    richiamato in tema di transazione e di possibile rinuncia ai diritti del lavoratore mediante verbale conciliativo; la rinuncia è efficace solo se riferita a diritti determinati o determinabili e consapevolmente abdicati

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse a seguito della dedotta rinuncia

  • art. 410 c.p.c.

    richiamato in relazione ai verbali di conciliazione in sede conciliativa e alla loro possibile efficacia transattiva

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte di merito aveva ritenuto tardiva la questione relativa alla natura in house della società perché sollevata in appello; la Cassazione afferma che, se si tratta di mera difesa, non può essere esclusa per tardività nei termini in cui è stata qualificata

  • art. 1418 c.c.

    citato insieme alle norme sull'illiceità del contratto/appalto nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio accolta

  • art. 18 d.l. 12/2008

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'interposizione e conversione nei rapporti di lavoro

  • art. 19 d.lgs. n. 175/2016

    norma posta a fondamento dell'eccezione relativa all'impossibilità di costituire il rapporto di lavoro in caso di società in house; la Cassazione qualifica la questione come mera difesa esaminabile anche d'ufficio

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dei limiti alla costituzione del rapporto di lavoro presso enti e società pubbliche o a partecipazione pubblica

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato con riferimento al sindacato sulla motivazione, ritenuta immune da vizi dalla Cassazione

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    evocato nel ragionamento sulla genericità dei verbali di conciliazione, che al più facevano riferimento a una possibile responsabilità solidale della società committente

  • art. 3 d.lgs. n. 79/1999

    indicato come base normativa dalla quale era evincibile la natura giuridica della società e quindi la questione da riesaminare in sede di rinvio

Massime di principio

  • La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può valere come rinuncia o transazione solo se dal testo e dal contesto risulti in modo chiaro la consapevolezza di diritti determinati o determinabili e la volontà cosciente di abdicarvi; tale accertamento è di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione delle regole di ermeneutica o per vizi motivazionali rilevanti.
  • Non è sufficiente una lettura alternativa e più favorevole del verbale conciliativo per sovvertire l'interpretazione del giudice di merito, se il ricorrente non indica specificamente quali canoni legali di interpretazione siano stati violati o quali passaggi logici siano manifestamente illogici.
  • Quando dalla qualificazione giuridica del soggetto convenuto dipende l'individuazione della disciplina applicabile al rapporto, la relativa questione integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto; essa può essere rilevata e valutata anche d'ufficio dal giudice in base al principio iura novit curia, purché la qualificazione trovi fondamento negli atti ritualmente acquisiti o sia desumibile secondo legge.
  • La tardività di una deduzione non può essere affermata in modo automatico se il suo oggetto riguarda la qualificazione giuridica della parte e il regime normativo applicabile: il giudice deve verificare se il presupposto fattuale e giuridico della qualificazione fosse già emerso nel processo o fosse rilevabile officiosamente.
  • Nei giudizi relativi all'interposizione illecita di manodopera, la formulazione delle difese e la portata delle rinunce conciliate devono essere valutate con particolare rigore lessicale e sistematico, senza estendere per implicito la rinuncia a diritti non specificamente menzionati.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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