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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15214/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la pronuncia del Tribunale di Savona che aveva ritenuto non sussistente il reato contestato nel capo B). La Procura sosteneva che gli imputati, in qualità di concessionari/gestori dello stabilimento balneare "Bagni Vittoria", avessero introdotto all'interno dell'area concessa un'innovazione non autorizzata (un'autovettura d'epoca, targa 797331M, utilizzata come deposito/bancone frigorifero per bevande), violando l'art. 1161 cod. nav.; inoltre il ricorrente richiamava la dettagliata elencazione delle opere nella concessione e l'espresso divieto di eseguire opere non consentite per dimostrare l'illegittimità dell'intervento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione del Tribunale di Savona. Ha precisato la nozione di "innovazione non autorizzata" ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., che riguarda opere idonee a modificare materialmente i beni demaniali o il loro uso, in genere non effimere e di significativa estensione. Ha osservato che l'installazione di un veicolo, se strumentale e rimovibile e se funzionale all'attività consentita dalla concessione (gestione del chiosco-bar), non integra necessariamente l'innovazione punibile; ha richiamato la legge n. 561/1993 che ha depenalizzato l'occupazione tramite veicolo in molte ipotesi, e ha rimarcato la differenza tra assoluzione e dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (tale ultima pronuncia era applicata al capo A). Nel complesso la Corte ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che aveva collegato la presenza dell'autovettura alla funzionalità per il servizio di somministrazione autorizzato all'interno della concessione, e ha dunque respinto il gravame della Procura.

Norme richiamate

  • art. 1161 cod. nav.

    "chiunque (...) fa innovazioni non autorizzate"; sanzione: "arresto fino a 6 mesi o ammenda sino ad euro 516,00."

    La Corte interpreta "innovazioni non autorizzate" come opere che, indipendentemente dai materiali o dall'ancoraggio, sono idonee a modificare materialmente i beni del demanio marittimo o ad incidere sul loro uso in modo non effimero e di significativa estensione; oggetti facilmente rimovibili e strumentali all'attività concessa possono non rientrare nella fattispecie penale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata per distinguere la dichiarazione di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" (pronuncia ricognitiva della non punibilità) dall'assoluzione per insussistenza; nel caso il Tribunale aveva dichiarato non punibile il capo A) ai sensi di questa norma.

  • legge n. 561 del 1993

    "depenalizzare l'attività consistente nella occupazione di un'area demaniale realizzata attraverso la installazione su di essa di un veicolo"

    La normativa e la giurisprudenza conseguente hanno sottratto all'area penalmente rilevante le occupazioni tramite veicolo trattabili con rimozione immediata, evidenziando l'orientamento verso un "diritto penale minimo" per condotte di scarsa rilevanza.

Massime di principio

  • La nozione di "innovazione" ai fini dell'art. 1161 cod. nav. richiede una modifica materiale e non effimera del demanio ovvero una incidenza durevole sul suo uso; elementi facilmente rimovibili e strumentali all'attività concessa sono meno propensi a configurare reato.
  • Se la condotta è funzionale all'attività espressamente autorizzata dalla concessione (es. gestione di un chiosco-bar) il concessionario ha margini di discrezionalità per allestire gli strumenti necessari senza dover ottenere sempre una nuova autorizzazione, salvo che non si tratti di opere che alterino la struttura o l'uso del bene demaniale.
  • Occorre distinguere tra assoluzione per insussistenza del fatto e dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis: la seconda presuppone che il fatto sia avvenuto ma sia di particolare tenuità tale da non giustificare la sanzione penale.
  • La valutazione è caso per caso: la pubblica accusa deve dimostrare la natura innovativa, durevole e idonea a incidere sul demanio; in assenza di tale prova, possono prevalere strumenti amministrativi (rimozione, sanzioni amministrative) piuttosto che la repressione penale.
  • La giurisprudenza tende a limitare l'intervento penale per condotte di minima rilevanza sociale, privilegiando la rimozione o sanzioni amministrative quando l'occupazione o l'introduzione di manufatti è agevolmente eliminabile.

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