Ordinanza n. 73/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 28 gennaio 2026 di “approvazione dei verbali di gara relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e conseguente aggiudicazione dell'appalto medesimo” (1 - provvedimento di aggiudicazione del 28.1.26); - della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 con cui Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. ha comunicato l'aggiudicazione in favore de La Lucente S.p.a. della procedura aperta per l'affidamento del “servizio di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”, nella parte in cui la Stazione appaltante ha ritenuto di accogliere la dichiarazione di riservatezza de La Lucente S.p.a. (2 - comunicazione di aggiudicazione del 29.1.26); - della comunicazione del 9 febbraio 2026 con cui l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul portale Appalti, nella Sezione Espletamento della gara, degli atti e verbali di gara e dei documenti d'offerta degli operatori economici nella parte in cui ha pubblicato l'offerta tecnica, le giustificazioni ed i chiarimenti de La Lucente S.p.a. oscurati e non in formato integrale (3 - comunicazione del 9.2.26); - dei verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione de La Lucente S.p.a.; - dei verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche (4 - verbali sedute riservate); - del verbale con cui è stata valutata congrua l'offerta de La Lucente S.p.a. (5 - verbale di esito dell'istruttoria su anomalia dell'offerta); - in parte qua del disciplinare di gara (6 - disciplinare); - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge 241/90 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, alla documentazione non rilasciata dalla Stazione appaltante, con conseguente ordine di consegnarla ex art. 116, comma 2 c.p.a., a valere anche quale istanza istruttoria ex art. 64, comma 3, c.p.a.; e per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, unitamente agli atti di gara, alla valutazione dell'offerta tecnica, alla verifica di anomalia e alle comunicazioni relative all'accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, contestando anche la mancata esclusione di quest'ultima, i verbali della commissione giudicatrice, la valutazione di congruità dell'offerta e una previsione del disciplinare. Ha inoltre chiesto l'accesso alla documentazione non rilasciata o pubblicata in forma oscurata, la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la carenza nell'offerta dell'aggiudicataria del progetto di assorbimento previsto dalla clausola sociale e la non congruità dell'offerta per effetto dei costi della manodopera conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale. All'udienza camerale la ricorrente ha rinunciato al quarto motivo, relativo all'accesso ai documenti oscurati, poiché aveva già proposto un autonomo ricorso ex art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 avente identico petitum e causa petendi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha ritenuto che la durata triennale dell'appalto consenta, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione; l'udienza pubblica di merito era già fissata per il 24 settembre 2026. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie infondate le principali censure: non è stata ravvisata la dedotta carenza del progetto di assorbimento, poiché il trasferimento del personale risultava integralmente disciplinato dal CCNL indicato dalla stazione appaltante e accettato dall'aggiudicataria; inoltre, i costi della manodopera derivanti dal rinnovo del CCNL, successivo ai primi dodici mesi di esecuzione, risultavano coperti attraverso il meccanismo di revisione dei prezzi. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori per ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha respinto la domanda non ravvisando né il periculum in mora né il fumus boni iuris.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Richiamati quale fondamento della domanda di accesso documentale proposta dalla ricorrente.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla disciplina dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato perché la ricorrente aveva già proposto un autonomo ricorso, avente identico petitum e causa petendi, per ottenere l'accesso alla documentazione oscurata.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della richiesta istruttoria relativa alla documentazione di gara.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla comunicazione dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a una gara d'appalto, il periculum in mora può essere escluso quando la durata residua del contratto consenta, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, il successivo subentro dell'impresa ricorrente nell'aggiudicazione.
- La previsione della clausola sociale non impone necessariamente un autonomo progetto di assorbimento quando il trasferimento del personale sia integralmente disciplinato dal CCNL richiamato dalla stazione appaltante e tale disciplina sia stata accettata dall'aggiudicatario.
- In sede di valutazione sommaria della congruità dell'offerta, i maggiori costi della manodopera derivanti dal rinnovo del CCNL successivo al primo periodo di esecuzione possono risultare coperti mediante il meccanismo di revisione dei prezzi previsto per il contratto.
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