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Sentenza

Sentenza n. 658/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 10.6.2025, n. 622, passata in giudicato, e della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 15.1.2025, n. 53, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Genova, con particolare riferimento agli accessori del credito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’ottemperanza di due sentenze del Tribunale di Genova, sez. lavoro, entrambe passate in giudicato. Nel corso del giudizio hanno dichiarato di avere ricevuto le somme dovute a titolo di sorte capitale e di rinunciare alla domanda di ottemperanza, in particolare quanto al pagamento degli accessori del credito, chiedendo la compensazione delle spese processuali. La dichiarazione non è stata previamente notificata al Ministero e, pertanto, non integrava una rinuncia rituale al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. Il Ministero ha comunque dichiarato di nulla opporsi alla definizione in rito del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di rinuncia non notificata alla controparte non è stata qualificata come rinuncia rituale, ma è stata interpretata, secondo l’orientamento richiamato dal giudice, come elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La ricezione della sorte capitale e la rinuncia agli accessori hanno fatto venir meno l’interesse concreto alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell’adesione del Ministero alla definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l’ordinanza con cui il giudice ha segnalato alle parti la possibile inammissibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso richiede che la relativa dichiarazione sia notificata alle altre parti costituite.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dalla rinuncia irrituale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non previamente notificata alla parte costituita non produce gli effetti della rinuncia rituale, ma può costituire elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sorte capitale e la rinuncia agli accessori del credito possono determinare il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • Quando il ricorrente manifesta una rinuncia irrituale e l’amministrazione non si oppone alla definizione in rito, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensare le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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