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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21883/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di Piacenza per chiarire chi fosse legittimato passivo (Provincia o Agenzia delle dogane e dei monopoli) in relazione alla richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica (forniture fino a 200 kW), nonché questioni connesse all'istruttoria e all'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle Province e Città metropolitane e ha affermato che la Provincia di Piacenza non è legittimata passiva per la restituzione dell'addizionale provinciale contestata. Ha enunciato il principio secondo cui la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ritenendo l'addizionale parte della materia dell'accisa (tributo statale) e che la funzione provinciale era meramente di incasso/tesoreria. Ha altresì escluso che la speciale procedura di rinvio potesse allargare l'oggetto al tema diverso della cd. applicazione 'orizzontale' della direttiva 2008/118/CE.

Norme richiamate

  • art. 363-bis cod. proc. civ.

    norma processuale che disciplina il rinvio pregiudiziale in sede di cassazione

    limita l'oggetto del rinvio al quesito formulato dal giudice rimettente e non autorizza interventi di terzi nelle procedure di rinvio; il principio di diritto formatosi ha efficacia solo 'ab interno' nei giudizi a quibus

  • art. 63, d.lgs. 300/1999

    competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle accise sulla produzione e sui consumi

    interpretato dalla Corte come fonte della competenza esclusiva dell'Agenzia anche in ordine alla legittimazione processuale (attiva e passiva) relativa alle accise e alle maggiorazioni ad esse collegate

  • art. 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)

    conferma che l'accisa sull'energia elettrica è tributo statale, cui si ricollega la natura statale della sua eventuale maggiorazione

  • art. 6, d.l. 511/1988

    norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'accisa elettrica

    considerata norma che ha introdotto una maggiorazione priva di finalità specifica e quindi incompatibile con la direttiva sulle accise; la funzione attribuita alle Province era limitata all'incasso per alcune forniture

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 23/2011

    abrogazione dell'addizionale per le Regioni a statuto ordinario con decorrenza 1.1.2012

    intervento abrogativo adottato anche per evitare procedure di infrazione comunitaria; non incide sulla valutazione della titolarità dell'obbligo restitutorio, che rimane di natura statale

  • art. 4, comma 10, d.l. 16/2012

    abrogazione per le Regioni a statuto speciale con decorrenza 1.4.2012

    come sopra, conferma l'abrogazione e il carattere statale della materia

  • direttiva 2008/118/CE

    art. 1, par. 2 (finalità specifiche richieste per maggiorazioni compatibili)

    la Corte richiama la direttiva per spiegare l'illegittimità dell'addizionale in assenza di finalità specifica; tuttavia la questione della sua applicazione 'orizzontale' tra privati non era oggetto del rinvio e non è stata decisa

  • L. 241/1990, art. 18

    richiamata dalle parti ma esclusa come rilevante perché le facoltà istruttorie previste presuppongono la competenza dell'ente che invece non spetta alla Provincia in materia di accise

  • Corte Cost. sent. n. 53/2013

    richiamata per confermare la natura erariale/statale dell'accisa sull'energia elettrica

  • art. 18, d.lgs. 68/2011

    richiamato per spiegare i meccanismi di neutralizzazione finanziaria conseguenti all'abrogazione dell'addizionale e la rideterminazione del gettito statale; conferma la scelta di trasferire il gettito allo Stato

Massime di principio

  • L'addizionale collegata all'accisa sull'energia elettrica va considerata nell'ambito della materia delle accise, di competenza statale: le controversie di rimborso attengono all'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale soggetto legittimato passivo esclusivo.
  • La funzione svolta dagli enti locali (Province/Città metropolitane) in relazione all'incasso di alcune forniture era meramente esecutiva/di tesoreria e non comporta responsabilità diretta quale soggetto passivo della restituzione dell'indebito relativo all'accisa.
  • Il privato che richiede il rimborso dell'addizionale provinciale deve rivolgersi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; l'eventuale giudicato civile che obbliga il fornitore a rimborsare il cliente non implica automaticamente la legittimazione passiva dell'ente locale davanti al giudice tributario.
  • Le norme procedurali speciali (es. rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.) non possono essere utilizzate per allargare l'oggetto del quesito: il giudice rimettente definisce i limiti del rinvio e terzi non intervenuti in primo grado non partecipano al procedimento di rinvio.
  • In contenziosi analoghi va verificata la competenza sostanziale e processuale: se il tributo è statale o una maggiorazione del tributo statale, la domanda di rimborso e il contenzioso attinente dovranno essere diretti contro l'Amministrazione centrale competente (Agenzia).
  • Eventuali eccezioni (es. impossibilità pratica di agire contro il cedente) restano regolate dalla giurisprudenza consolidata (es. possibilità eccezionale di azione del cessionario verso l'Amministrazione in presenza di difficoltà eccessiva/impedimento dell'azione civilistica).

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