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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 28.1.2025.

Giustizia amministrativa202501159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 28 gennaio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ambito Territoriale intimati non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'ordine giudiziale di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dall'adempimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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