Sentenza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento recante l'informazione interdittiva antimafia e/o l'aggiornamento dell'interdittiva fasc. n. -OMISSIS- Area I bis – Ant. del -OMISSIS-, trasmessa con nota del -OMISSIS- (prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), nonché dei verbali del -OMISSIS-, nonché quello del Gruppo Provinciale Interforze del -OMISSIS-, nonché, ove occorra, della missiva datata -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura ha comunicato l'avvio del procedimento, del decreto del -OMISSIS-, della nota prot. -OMISSIS-, recante il preavviso di rigetto della richiesta di aggiornamento in senso liberatorio dell'interdittiva, di ogni ulteriore atto comunque connesso, e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia e atti del procedimento di aggiornamento, inclusi il preavviso di rigetto e gli atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura all'esito della richiesta di aggiornamento di una precedente interdittiva del 2020. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 5, 92, comma 2, e 94-bis del d.lgs. 159/2011, nonché della l. 241/1990, oltre a eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, gli elementi valorizzati dalla Prefettura non dimostravano la permanenza di un'influenza criminale sulla gestione societaria, ma riproponevano circostanze già considerate nella precedente interdittiva. In particolare, la presenza presso la società del figlio di un precedente socio, assunto come magazziniere, sarebbe stata neutra; la frequentazione della sede da parte del precedente socio sarebbe stata occasionale; i rapporti commerciali con l'impresa individuale del medesimo soggetto sarebbero stati di modesta entità; il rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti non sarebbe stato sufficiente; inoltre, il precedente socio non avrebbe riportato condanne per criminalità organizzata. La società ha contestato anche l'attualità del pericolo, l'assenza di indici gravi, precisi e concordanti di contiguità o connivenza e la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento di 1.500 euro di spese processuali. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, precisando che l'informazione antimafia si fonda su una prognosi probabilistica, secondo la regola del più probabile che non, e non richiede la prova dell'infiltrazione mafiosa oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi devono essere valutati unitariamente e possono includere risultanze anche atipiche, purché non inesistenti o oggettivamente prive di significato sintomatico. Nel caso concreto, la numerosità, attualità, attendibilità e convergenza degli elementi acquisiti dimostravano la perdurante influenza gestionale del precedente socio, già ritenuto collegato a soggetti vicini alla 'ndrangheta. Il TAR ha valorizzato, nel loro complesso, la presenza del figlio presso la società come dipendente, il rinvenimento di veicoli intestati al precedente socio, le informazioni sulla sua abituale frequentazione dei locali e i rapporti commerciali tra la società e una nuova impresa individuale del medesimo soggetto, operante nello stesso settore e costituita dopo la precedente interdittiva. Le contestazioni della ricorrente sono state giudicate atomistiche e assertive, non idonee a superare la complessiva attendibilità del quadro istruttorio. Il decorso del tempo è stato ritenuto neutro e incapace, da solo, di eliminare il valore indiziante di fatti non eccessivamente risalenti, in assenza di elementi convincenti di discontinuità. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011: la gravità e non occasionalità del quadro indiziario escludevano il presupposto per le misure di prevenzione collaborativa, la cui attivazione è discrezionale e officiosa e non richiede una specifica motivazione sull'omessa applicazione. La precedente pronuncia, confermata in appello, e il provvedimento del Tribunale di Torino che aveva escluso il carattere occasionale dell'infiltrazione hanno ulteriormente corroborato tale conclusione.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate
L'informazione antimafia può fondarsi su tentativi di infiltrazione e su una situazione di pericolo potenziale, non necessariamente già concretizzatasi, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata nel quadro normativo dell'informazione antimafia, valutata secondo una prognosi probabilistica e sulla base di elementi sintomatico-presuntivi.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata tra quelle asseritamente violate, nel contesto della disciplina dell'informazione antimafia e della valutazione degli elementi indicativi del pericolo di infiltrazione.
art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011
La Prefettura ha proceduto all'audizione del legale della società nel procedimento di aggiornamento dell'interdittiva.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
L'audizione del legale della società è stata effettuata prima della conferma del rischio di contaminazione criminale.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono una situazione di agevolazione occasionale; quando il quadro indiziario evidenzia un'infiltrazione non occasionale, tali misure sono escluse. La loro attivazione è discrezionale e officiosa e non richiede una specifica motivazione sull'omessa applicazione.
art. 241/1990
La censura di violazione della legge generale sul procedimento, riferita a motivazione e istruttoria, è stata respinta alla luce della completezza e attendibilità degli accertamenti prefettizi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata con modalità da remoto nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- L'informazione antimafia è legittimamente adottata sulla base di una prognosi probabilistica, secondo la regola del più probabile che non, senza necessità di raggiungere la certezza propria dell'accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto da una pluralità di elementi sintomatico-presuntivi, anche atipici, purché non inesistenti o oggettivamente privi di significato; gli elementi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente.
- La formale dismissione della partecipazione societaria da parte di un soggetto ritenuto collegato ad ambienti criminali non esclude il rischio di infiltrazione quando ulteriori elementi attuali dimostrino la persistente influenza gestionale o la continuità dei rapporti con l'impresa.
- Il decorso del tempo, considerato isolatamente, non elimina il valore indiziante di fatti non eccessivamente risalenti, in assenza di convincenti elementi di discontinuità rispetto alla situazione precedente.
- Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 sono escluse quando il quadro indiziario evidenzia un'agevolazione o un'infiltrazione non occasionale; la loro mancata attivazione, trattandosi di potere discrezionale e officioso, non richiede una specifica motivazione quando il requisito legale risulti radicalmente insussistente.
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