Cassazione Penale, Ordinanza n. 28107/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati. Ha quindi confermato la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il delitto di minaccia aggravata e ha lasciato ferma la rideterminazione della pena. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la loro responsabilità per il delitto di minaccia aggravata e ha rideterminato la pena. Uno dei ricorrenti ha dedotto censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata. L'altro ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non proponibile in sede di legittimità e meramente riproduttivo di doglianze già vagliate; il secondo è stato ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato, sia quanto alle attenuanti generiche sia quanto alla recidiva, perché la motivazione della corte territoriale era congrua e non illogica e aveva correttamente applicato i criteri di valutazione richiesti dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
Il giudice di merito, nel valutare la recidiva, deve esaminare concretamente il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo i criteri di commisurazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che affronti analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La valutazione della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità del fatto o sul tempo intercorso tra i reati, ma richiede un apprezzamento concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., del nesso tra precedenti condanne e fatto oggetto del processo, per verificare se emerga una persistente inclinazione al delitto.
- Le doglianze che investono valutazioni di merito congruamente motivate e prive di evidenti illogicità risultano inammissibili o comunque manifestamente infondate in cassazione.
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