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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01935/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, emesso dopo una verifica della Guardia di Finanza e basato su documentazione extracontabile rinvenuta presso la società. L'Ufficio contestava, ai fini IVA, l'omessa fatturazione di operazioni attive e l'indebita detrazione di costi relativi a operazioni inesistenti; ai fini IRES e IVA, l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'indebita deduzione di costi. Dopo un primo ciclo processuale con annullamento della CTR e cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio respingeva l'appello della contribuente. La società ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla legittimità dell'accesso nei locali aziendali e sul rispetto dell'art. 12 l. 212/2000; 2) violazione delle norme sullo svolgimento della verifica fiscale e omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla legittimità dell'accesso; 3) illegittimità dell'accertamento parziale per difetto di "dati certi"; 4) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e del principio dispositivo per avere la CTR acquisito d'ufficio il PVC e la documentazione extracontabile; 5) errata valutazione della prova presuntiva e pretesa violazione del divieto di presunzioni su presunzioni; 6) ultrapetizione per avere la CTR affrontato un tema non devoluto, relativo alla mancata esibizione di scritture contabili e documentazione fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la ricorrente non ha dimostrato che la questione della legittimità dell'accesso della Guardia di Finanza fosse effettivamente compresa nel thema del giudizio di rinvio né ha indicato adeguatamente il contenuto della decisione di primo grado e dei motivi di appello, con conseguente violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto perché l'accertamento parziale è legittimo anche sulla base di segnalazioni della Guardia di Finanza e non richiede particolari modalità o "dati certi" nel senso prospettato dalla ricorrente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR si è attenuta al dictum della precedente ordinanza di cassazione, che aveva già ritenuto pacificamente prodotta la documentazione extracontabile da esaminare nel rinvio. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la CTR aveva svolto una valutazione ampia e puntuale delle risultanze probatorie e la censura mirava in realtà a un nuovo esame del merito; inoltre, la Corte ha affermato che non esiste un divieto assoluto di doppia presunzione, potendo un fatto accertato in via presuntiva costituire base di ulteriori presunzioni, se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché attaccava un passaggio non decisorio, ma un mero obiter dictum. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018

    La mera richiesta di sospensione per definizione agevolata non comporta sospensione del processo se non sono depositati nei termini la domanda e la prova del versamento dovuto.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per la dedotta nullità da motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 12, commi 1 e 2, L. n. 212 del 2000

    Richiamato per contestare la legittimità delle modalità di accesso e verifica fiscale nei locali del contribuente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi).

  • art. 54, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di accertamento parziale IVA.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento parziale è qualificato come strumento volto alla sollecita emersione della materia imponibile e legittimo anche sulla base di segnalazioni della Guardia di Finanza.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per censurare l'acquisizione d'ufficio di documenti nel processo tributario.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare violazione del principio dispositivo della prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia sul riparto dell'onere probatorio sia per contestare l'uso della prova presuntiva.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per censurare il ragionamento presuntivo adottato dalla CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio perché la censura colpiva un mero obiter dictum.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    La documentazione extracontabile è qualificata come elemento indiziario idoneo a sostenere l'accertamento induttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone l'esame di questioni già devolute nel giudizio di rinvio è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente che tale questione non sia stata coperta da giudicato interno o non sia stata già definita nelle fasi precedenti.
  • L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando l'Ufficio dispone di segnalazioni o elementi, anche complessi, provenienti dalla Guardia di Finanza o da altre fonti, senza che occorra dimostrare una particolare semplicità delle indagini o una nozione restrittiva di "dati certi".
  • La sentenza di cassazione che rinvia vincola il giudice di rinvio non solo sul principio di diritto, ma anche sui fatti ritenuti pacifici o già definitivamente accertati; il giudice del rinvio non può rimettere in discussione quei presupposti fattuali.
  • La documentazione extracontabile rinvenuta nel corso di una verifica fiscale può costituire valido elemento indiziario per l'accertamento induttivo del maggior reddito, purché il quadro complessivo presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Non esiste un divieto assoluto di presunzioni su presunzioni: un fatto accertato in via presuntiva può fungere da base per ulteriori inferenze, se ciascun passaggio inferenziale è sorretto da presunzioni adeguate e non meramente congetturali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la decisione impugnata contiene già una motivazione puntuale e completa sul punto.
  • La censura per ultrapetizione è inammissibile quando investe una mera affermazione incidentale e non una ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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