Sentenza n. 1991/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Novara prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale è stata rigettata l’istanza per il rilascio di porto di fucile per uso sportivo, nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Novara di diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, censurando la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931, il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché illogicità e irragionevolezza. Ha sostenuto che, tra i fatti richiamati dall’Amministrazione, vi era una sola condanna, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso circa vent’anni prima, con reato dichiarato estinto per prescrizione in appello, pur essendo state confermate le statuizioni civili. Gli altri episodi consistevano in deferimenti risalenti: in un caso le querele erano state reciprocamente rimesse, in un altro il procedimento era stato archiviato per la sussistenza di un alibi, e il deferimento più recente per falso in scrittura privata si era concluso dopo l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione e la rimessione della querela. Secondo il ricorrente, tali elementi non integravano condizioni ostative e non dimostravano un’attuale inaffidabilità nell’uso delle armi; inoltre, il provvedimento aveva fatto riferimento impropriamente alla revoca anziché al rilascio della licenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato. Il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse attribuito rilievo decisivo a deferimenti risalenti e, quanto alla condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a fatti di circa vent’anni prima, senza svolgere una valutazione complessiva e attuale dell’affidabilità del richiedente né considerare la condotta successiva. Gli altri episodi risultavano, per le circostanze documentate, sostanzialmente irrilevanti. La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di un’istruttoria congrua e di una motivazione adeguata, tanto più quando i fatti sono lontani nel tempo: occorre apprezzare la natura, l’occasionalità e l’attualità delle condotte e il successivo percorso di vita dell’interessato. L’Amministrazione potrà riesercitare il potere nel rispetto del nucleo conformativo della sentenza. Spese compensate, con rifusione del contributo unificato versato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931
L’Amministrazione, nel vagliare l’istanza del privato, deve svolgere un’istruttoria congrua e adeguata, di cui deve dare conto in motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò, in particolare, laddove tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo.
Il potere di valutare i requisiti di affidabilità ai fini del rilascio della licenza deve essere esercitato considerando complessivamente e attualmente la persona interessata; i precedenti, soprattutto se risalenti, non possono essere valutati in modo automatico e isolato.
art. 3 l. 241/1990
L’Amministrazione, nel vagliare l’istanza del privato, deve svolgere un’istruttoria congrua e adeguata, di cui deve dare conto in motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò, in particolare, laddove tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo.
La motivazione del diniego deve rendere verificabile una congrua istruttoria e spiegare la valutazione complessiva dell’affidabilità attuale, inclusa la condotta successiva agli episodi ostativi.
art. 39 R.D. 773/1931
Tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
La misura inibitoria in materia di armi non può protrarsi indefinitamente se viene meno l’attualità del giudizio di pericolosità; a fronte di un termine ragionevole e di sopravvenienze positive, l’interessato ha diritto a una verifica puntuale e attuale della permanenza dei presupposti.
Massime di principio
- Nel valutare l’affidabilità richiesta per il rilascio di una licenza di porto d’armi, l’autorità deve compiere un apprezzamento complessivo e attuale della condotta dell’interessato; non sono di per sé sufficienti deferimenti o episodi risalenti che, per natura, occasionalità, distanza temporale o altre circostanze, non risultino ragionevolmente idonei a incidere sull’affidabilità presente.
- Quando il diniego di una licenza di porto d’armi si fonda su fatti lontani nel tempo, l’Amministrazione deve motivare in modo adeguato perché essi attestino ancora l’inaffidabilità e deve considerare il percorso di vita e la condotta successiva del richiedente.
- L’assenza di un limite temporale espresso per una misura inibitoria in materia di armi non legittima il suo mantenimento a tempo indeterminato quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità; decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, è dovuto un riesame puntuale e attuale, non risolvibile in un richiamo formale a valutazioni precedenti.
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