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Sentenza

Sentenza n. 2673/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento: del provvedimento prot. n. 0296692 del 22.07.2025 con il quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, - Sportello Unico per l'immigrazione di Napoli, ha rigettato l'istanza di emersione lavoro irregolare prot.n. P-NA/L/N/2020/117230 presentata in data 07.08.2020.

Giustizia amministrativa202504980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare relativa a un rapporto di lavoro domestico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio dell'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il rapporto di lavoro era stato effettivamente svolto per circa due anni, come dimostrato dalla documentazione contributiva, fino alle dimissioni della lavoratrice. Dopo un precedente rigetto fondato sull'asserita carenza del requisito reddituale del datore, riesaminato in autotutela perché tale requisito non è richiesto per i datori affetti da patologie o handicap limitanti l'autosufficienza, la Prefettura ha emesso un nuovo preavviso di rigetto e poi il diniego definitivo, fondato sulla mancata produzione della ricevuta del pagamento del contributo forfettario di 936 euro e del certificato di idoneità alloggiativa o della relativa richiesta. La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e dei principi di collaborazione e soccorso istruttorio, il difetto di istruttoria, l'insussistenza dei presupposti del diniego e l'illegittimità dell'imputazione alla lavoratrice dell'inadempimento del datore quanto al contributo forfettario. Ha inoltre sostenuto di avere assolto l'onere relativo all'idoneità alloggiativa mediante la richiesta del certificato al Comune e di avere diritto, dopo la cessazione del rapporto per dimissioni, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché l'effettività del rapporto escludeva la strumentalità della domanda di emersione. L'Amministrazione ha sostenuto che la documentazione mancante giustificasse il rigetto e che il permesso per attesa occupazione fosse possibile soltanto in caso di cessazione per causa di forza maggiore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Quanto al contributo forfettario, ha ritenuto illegittimo considerare l'omesso versamento come causa ostativa automatica, poiché l'obbligo grava sul datore di lavoro e l'inadempimento a lui esclusivamente imputabile non può pregiudicare la posizione della lavoratrice straniera. L'omesso pagamento può costituire soltanto un elemento indiziario della fittizietà del rapporto, superabile mediante la prova dell'effettività del lavoro. Nel caso concreto, i bollettini INPS e la comunicazione di cessazione dimostravano lo svolgimento del rapporto per quasi due anni. Quanto all'idoneità alloggiativa, la ricorrente aveva prodotto la ricevuta della richiesta presentata al Comune; secondo la circolare ministeriale richiamata, è sufficiente la sola richiesta quando l'acquisizione del certificato determini un ritardo eccessivo, sicché il ritardo dell'amministrazione comunale non poteva essere imputato alla lavoratrice. Il TAR ha inoltre respinto l'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione sul permesso per attesa occupazione, affermando che esso può essere rilasciato anche quando il rapporto sia cessato per dimissioni durante la pendenza della procedura di emersione, purché sia esclusa la strumentalità della domanda. L'effettivo svolgimento del rapporto per quasi due anni integrava tale condizione. Il provvedimento è stato quindi ritenuto illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. L'Amministrazione è stata onerata del riesame della posizione alla luce dei principi affermati, procedendo al rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la presentazione dell'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020

    È stato interpretato nel senso che, durante la pendenza della procedura di emersione, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in caso di cessazione del rapporto per dimissioni, purché sia esclusa la strumentalità della domanda.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Concorre a fondare la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

  • artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Sono stati invocati in relazione ai principi di correttezza, partecipazione, collaborazione, istruttoria e preavviso di rigetto; il provvedimento è stato ritenuto viziato anche per difetto di istruttoria e motivazione.

  • Circolare Ministero dell'Interno n. 4623 del 17 novembre 2020

    è possibile procedere alla conclusione del procedimento "in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti"

    La sola ricevuta della richiesta del certificato di idoneità alloggiativa può essere sufficiente quando l'acquisizione dell'attestato comporti un ritardo eccessivo.

  • Circolare Ministero dell'Interno dell'11 maggio 2021

    possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione

    Ammette il rilascio del permesso per attesa occupazione anche in caso di cessazione del rapporto per cause diverse dalla forza maggiore, comprese le dimissioni, quando non vi sia un nuovo datore di lavoro e la domanda originaria non sia strumentale.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione, l'omesso versamento del contributo forfettario imputabile esclusivamente al datore di lavoro non costituisce una causa ostativa automatica per il lavoratore straniero; può assumere soltanto valore indiziario rispetto alla possibile fittizietà del rapporto, e tale presunzione può essere superata mediante la prova dell'effettivo svolgimento del lavoro.
  • La prova dell'effettività del rapporto di lavoro nella procedura di emersione può derivare anche dalla documentazione contributiva e dagli atti relativi alla cessazione del rapporto; ove tale prova sia fornita, l'Amministrazione non può fondare il diniego sul solo mancato pagamento del contributo forfettario.
  • Nella procedura di emersione, la produzione della ricevuta della richiesta del certificato di idoneità alloggiativa può soddisfare l'onere documentale del lavoratore quando il rilascio del certificato definitivo comporti un ritardo eccessivo; il ritardo dell'ente competente non può essere imputato al richiedente che si sia tempestivamente attivato.
  • La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni durante la pendenza della procedura di emersione non preclude automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il titolo può essere rilasciato anche in assenza di una causa di forza maggiore, quando sia provata l'effettività del rapporto e, quindi, esclusa la strumentalità della domanda di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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