Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5 novembre 2021: del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021

Giustizia amministrativa202100642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito relativi all’approvazione della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari per il nuovo sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

La controversia

Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti del 2021 relativi alla scelta, alla progettazione e all’approvazione preliminare della soluzione Gavardo-Montichiari, nonché all’indizione e conclusione della conferenza di servizi e all’istituzione di un tavolo tecnico consultivo. Ha dedotto, tra l’altro, la nullità o illegittimità degli atti per carenza di potere del Commissario straordinario in materia di localizzazione dell’opera; la violazione della disciplina sui poteri commissariali, per mancato coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e mancata intesa con il Presidente della Regione; la mancata previa effettuazione della VAS; il contrasto con il Piano d’Ambito, con il PTCP e con il PTR; l’utilizzo di criteri comparativi arbitrari e diversi da quelli previsti dal regolamento regionale; il difetto di istruttoria e di motivazione nella scelta delle Università incaricate del supporto tecnico e nella valutazione degli impatti sul fiume Chiese, sulle falde e sulle condotte; l’omessa considerazione dei contributi partecipativi; la violazione delle regole sulla conferenza di servizi; l’illegittimità derivata degli atti successivi; nonché la violazione del principio di tipicità e lo sviamento di potere nell’istituzione del tavolo tecnico consultivo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oltre all’inammissibilità o improcedibilità per carenza, originaria o sopravvenuta, di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. Il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati riguardano la sostituzione dell’attuale sistema di collettamento e depurazione con una nuova opera idraulica, caratterizzata da un diverso tracciato, da una diversa localizzazione degli impianti e dal recapito delle acque depurate in un diverso bacino demaniale, il fiume Chiese anziché il Lago di Garda. Le acque reflue trattate sono state qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, considerando la nozione complessiva di servizio idrico integrato, comprensiva di fognatura e depurazione. Secondo il TAR, gli atti incidono quindi in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, disciplinandone il convogliamento, il trattamento, il deflusso, il riutilizzo e la destinazione finale. La giurisdizione del TSAP ricorre anche quando gli atti siano adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque e presentino ulteriori ricadute urbanistiche, ambientali o espropriative, purché l’incidenza sul governo delle acque sia diretta e prevalente. Le questioni di natura urbanistica, ambientale e procedimentale sono state ritenute strumentali e assorbite. Il processo può essere riproposto dinanzi al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione delle controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, inclusi gli atti concernenti la realizzazione, localizzazione, modifica o soppressione di opere idrauliche.

  • art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994

    dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

    La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione; tale nozione rileva per qualificare le acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.

  • artt. 6 e 7 l. n. 36/1994

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina del servizio idrico integrato comprende le modalità di trattamento e riutilizzo delle acque reflue urbane depurate.

  • art. 14, comma 3, l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Norma richiamata tra i motivi di ricorso in relazione alla conferenza di servizi preliminare; la questione è rimasta assorbita per il difetto di giurisdizione.

  • art. 14-bis, comma 2, lett. d), l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Norma richiamata tra i motivi di ricorso in relazione alla mancata convocazione della riunione in forma simultanea; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 14-ter l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Norma richiamata tra i motivi di ricorso sulle modalità di esame dei dissensi nella conferenza di servizi; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque.
  • L’incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche ricorre quando il provvedimento disciplina, autorizza, impedisce o modifica la realizzazione, la localizzazione o il tracciato di opere idrauliche, oppure interferisce con le modalità di convogliamento, trattamento, deflusso, riutilizzo o destinazione delle acque.
  • La nozione di acque pubbliche rilevante ai fini del riparto di giurisdizione comprende le acque reflue trattate nell’ambito del servizio idrico integrato, poiché tale servizio include anche la fognatura e la depurazione delle acque reflue, oltre al loro trattamento e riutilizzo.
  • La presenza di ricadute urbanistiche, ambientali o espropriative non radica la giurisdizione del giudice amministrativo quando tali profili siano strumentali rispetto alla questione principale, costituita dalla gestione e dalla regimazione delle acque pubbliche.
  • Quando la realizzazione di una nuova infrastruttura sostituisce un’opera idraulica esistente e comporta un diverso tracciato, una diversa localizzazione degli impianti e il recapito delle acque in un diverso bacino demaniale, gli atti del relativo procedimento incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche e rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.