Sentenza del 18/12/2015 n. 25490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società B. S.r.l. aveva acquistato nel 2002 un terreno inserito in un piano particolareggiato chiedendo l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, consistente nell'imposta di registro all'1% e nelle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Nel 2005 aveva però rivenduto il terreno alla società A. S.r.l. senza procedere all'edificazione. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il beneficio fosse subordinato alla realizzazione dell'intervento edificatorio, entro cinque anni, da parte dello stesso acquirente che aveva richiesto l'agevolazione, e non da parte di un successivo subacquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. È stato quindi confermato il recupero delle imposte in misura ordinaria. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
L'agevolazione si applica ai trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Il beneficio fiscale è subordinato alla realizzazione dell'edificazione entro il quinquennio da parte dello stesso soggetto che ha acquistato il terreno e richiesto l'agevolazione. L'edificazione da parte di un successivo acquirente non è sufficiente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'imposta di registro applicabile al trasferimento.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme agevolative fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese oltre il loro significato letterale.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni edificabili devono essere interpretate restrittivamente: il contribuente deve rispettare esattamente tutte le condizioni previste dalla legge.
- Quando la norma collega il beneficio all'utilizzazione edificatoria da parte dell'acquirente, l'obbligo deve essere adempiuto dal soggetto che ha acquistato il bene e richiesto l'agevolazione, non da un successivo acquirente.
- La successiva vendita del terreno prima dell'edificazione può comportare la perdita dell'agevolazione e il recupero delle imposte ordinarie, anche se il subacquirente realizza poi l'intervento edilizio entro il termine previsto.
- Non è sufficiente che l'area venga oggettivamente edificata entro il termine: occorre verificare anche l'identità del soggetto che realizza l'edificazione.
- In situazioni analoghe è opportuno controllare, prima della vendita del terreno, se l'agevolazione sia condizionata a un comportamento personale e non trasferibile dell'acquirente originario.
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