Sentenza n. 519/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 15/2025, pubblicata il 17.01.2025, del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’articolo 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, nella misura di 772,12 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Dopo la notifica e il deposito del ricorso, la somma dovuta è stata integralmente pagata, come documentato dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della somma riconosciuta dalla sentenza ottemperanda. Poiché il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo a carico del Ministero le spese processuali. Il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato effettivamente versato; le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 7 CCNL 15.03.2001
retribuzione professionale docenti
La norma contrattuale costituisce il fondamento del diritto retributivo riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento integrale di quanto dovuto in forza della sentenza ottemperanda determina la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione adempie soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La soccombenza virtuale può essere desunta dalla necessità per il creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza a causa dell’inadempimento dell’amministrazione, anche quando l’adempimento intervenga nel corso del processo.
Come è indicizzato
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