Cassazione Penale, Sentenza n. 00480/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca, disposta con ordinanza del 17/06/2025, del provvedimento del 14/03/2025 che aveva dichiarato la nullità della notifica del decreto penale di condanna n. 451/2023 e aveva concesso la restituzione nel termine per proporre opposizione. Il Tribunale aveva motivato la revoca sostenendo che il pagamento della pena pecuniaria da parte di Chen il 30/10/2024 dimostrava la conoscenza effettiva dell'atto e una tacita e volontaria rinuncia all'opposizione (anche in considerazione della nomina del difensore il 24/10/2024). Il ricorrente deduceva l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e la violazione di norme costituzionali e di procedura penale, sostenendo in particolare che il pagamento della sanzione non può sanare una nullità assoluta della notifica né costituire rinuncia tacita all'opposizione e che la restituzione nel termine era stata tempestivamente richiesta dopo il ritiro della documentazione PAGOPA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei termini esposti e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha qualificato come abnorme e adottata al di fuori dei poteri del giudice dell'esecuzione la revoca del provvedimento che aveva concesso la restituzione nel termine, rilevando che, ai sensi dell'art. 175 comma 5 cod. proc. pen., l'ordinanza che concede la restituzione nel termine è impugnabile solo con la sentenza che decide sull'opposizione e che quindi il giudice dell'esecuzione non aveva poteri per revocare quel provvedimento. Per effetto dell'annullamento, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Novara affinché proceda secondo le norme di merito: qualora non vi sia opposizione o questa sia inammissibile, il GIP dovrà compiere gli adempimenti di cui all'art. 461 cod. proc. pen.; in caso di opposizione ritenuta ammissibile, dovranno essere posti in essere gli adempimenti di cui all'art. 464 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dal ricorrente per denunciare lesione del diritto di difesa, dell'uguaglianza e della ragionevole durata del processo; la Corte non basa la decisione primaria su di essi ma riconosce il rilievo costituzionale dei diritti invocati nel quadro del rispetto delle regole processuali che garantiscono il contraddittorio e la tutela giurisdizionale.
Codice di procedura penale
art. 175 (commi 2-bis, 4 e 5), artt. 178, 179, 183, art. 461, art. 464
Art. 175 comma 5 è decisivo: stabilisce che l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o dell'opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione/opposizione; sulla base di ciò la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non potesse revocare l'ordinanza che aveva concesso la restituzione. Art. 461 e 464 indicano gli adempimenti del giudice di merito in caso di mancata opposizione o di opposizione ammissibile, e perciò sono richiamati per il prosieguo degli atti. Le altre disposizioni citate dal ricorrente attengono alle regole sulla notifica e sulla validità degli atti ma non sono state ritenute idonee a legittimare la revoca del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite e sezioni)
ex multis Sez. U n. 37502/2022; Sez. U n. 10728/2021; Sez. U n. 40984/2018; Sez. U n. 25957/2009; Sez. U n. 26/1999; Sez. U n. 17/1997; nonché Sez. 3 n. 34683/2021; Sez. 6 n. 17874/2024; Sez. 1 n. 1202/2012
La Corte richiama la consolidata nozione di 'abnormità' dell'atto processuale: un provvedimento è abnorme quando, pur potendo apparire legittimo in astratto, è adottato al di fuori dei casi consentiti dalla legge o determina la stasi o la regressione indebita del procedimento. Sulla base di tale giurisprudenza è stata affermata la rilevabilità d'ufficio dell'abnormità e l'applicabilità del vizio alla revoca adottata dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La concessione della restituzione nel termine per proporre impugnazione/opposizione è un atto speciale la cui impugnazione non è autonoma: l'ordinanza che la concede può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'opposizione (art. 175 c.5 c.p.p.).
- Il giudice dell'esecuzione non ha poteri per revocare un'ordinanza di restituzione nel termine quando tale provvedimento è soggetto ad impugnazione con la sentenza di merito; una revoca in tali casi può essere considerata atto abnorme e dunque annullabile d'ufficio in Cassazione.
- Il pagamento della pena pecuniaria non costituisce automaticamente una sanatoria della nullità della notifica né prova incontrovertibile di rinuncia all'opposizione: la rinuncia all'impugnazione deve essere valutata in base a elementi che dimostrino volontarietà ed esplicitezza della stessa, non solo sulla base di un pagamento effettuato in circostanze che potrebbero essere determinate da timori di esecuzione o da condizioni soggettive dell'interessato.
- Il vizio di abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio quando incide sul thema decidendum devoluto alla Corte di Cassazione e quando l'atto esula dal perimetro dei poteri riconosciuti dalla legge.
- In caso di annullamento di una ordinanza impugnata per eccesso di potere del giudice dell'esecuzione, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente in grado di decidere sul merito (GIP) affinché siano compiuti gli adempimenti previsti dalle norme di merito (es. artt. 461 e 464 c.p.p.), evitando indebite regressioni procedurali.
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