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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21333/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione a una società agricola, relativa a crediti iscritti a ruolo e agli interessi moratori applicati. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale sul rilievo della carenza di motivazione dell'atto, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione ritenendo insufficiente l'indicazione dell'importo complessivo degli interessi, perché priva dei riferimenti normativi e dei criteri di calcolo. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una motivazione specifica e ulteriore dell'intimazione, quando invece l'atto, a contenuto vincolato e conforme al modello ministeriale, era sufficientemente motivato mediante il richiamo alla cartella di pagamento già notificata e l'indicazione dell'importo complessivo degli interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo del ricorso. Ha affermato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha contenuto vincolato e deve essere redatto secondo il modello ministeriale; perciò non è necessaria una motivazione diversa o ulteriore rispetto al paradigma approvato, essendo sufficiente, per identificare la pretesa tributaria, il richiamo alla cartella di pagamento precedentemente notificata. La Corte ha richiamato un precedente sovrapponibile tra le stesse parti e ha escluso che fosse necessaria una tabella esplicativa prodotta successivamente in giudizio, qualificandola come inammissibile motivazione postuma dell'atto. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte, nel motivare l'accoglimento, afferma che l'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato e che la motivazione è sufficiente se conforme al modello ministeriale e collegata alla cartella già notificata.

  • art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo deve essere notificato ai sensi di tali disposizioni e redatto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'economia.

  • art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990

    È richiamato a sostegno dell'irrilevanza dell'assenza di una motivazione ulteriore rispetto al modello ministeriale, quando l'atto sia vincolato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, formulato come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama un precedente specifico con motivazione sovrapponibile, quale precedente cui rinviare per decidere la controversia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso.

Massime di principio

  • L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha contenuto vincolato e, se conforme al modello ministeriale, non richiede una motivazione analitica ulteriore sui criteri di calcolo degli accessori.
  • Ai fini della validità motivazionale dell'intimazione di pagamento è sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento previamente notificata e all'importo complessivo dovuto, quando la pretesa sia già identificabile sulla base dell'atto presupposto.
  • La successiva produzione in giudizio di una tabella esplicativa del calcolo degli interessi non può integrare la motivazione dell'atto impositivo, perché costituirebbe una motivazione postuma inammissibile.
  • Quando esiste un precedente della Corte pienamente sovrapponibile tra le stesse parti, il giudice deve uniformarsi al principio già affermato in assenza di elementi distintivi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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