Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4570/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3693/25 emessa in data 10 settembre 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato a pagare l'indennità per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 3693/25 del 10 settembre 2025 del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero a pagarle 5.898,05 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, per ferie non godute negli anni scolastici 2018/2019-2022/2023, durante i quali aveva svolto attività di docente a tempo determinato. Ha dedotto il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza né la sua notificazione dell'11 settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva eseguito la sentenza, ormai passata in giudicato e notificata l'11 settembre 2025. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza opererà quale commissario ad acta, su istanza del creditore, con ulteriori 60 giorni per determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari. Non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    La sentenza passata in giudicato e non eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione richiesta, consente di promuovere l'ottemperanza ai sensi della disposizione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione per procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando risulta che l'amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato e notificata, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile decorso del termine, stabilendo il termine per l'esecuzione dell'incarico.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività affidatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.