Cassazione Penale, Sentenza n. 998/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con cinque motivi: 1) censura della legittimazione della querela presentata dal capo reparto (sosteneva che non fosse titolare della posizione di detenzione qualificata sui beni); 2) deduzione che le due condotte di furto dovessero essere assorbite in un unico reato (furto tentato), essendo poste in essere senza soluzione di continuità in un unico contesto spazio-temporale; 3) richiesta di riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno (art. 62, n.6) in quanto era stata corrisposta somma pari a euro 300 e la merce era stata restituita; 4) contestazione della valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto le attenuanti generiche non prevalenti e aveva operato comparazione in regime di equivalenza con le aggravanti; 5) mancata motivazione sull'applicabilità della sanzione sostitutiva di cui all'art. 20-bis cod. pen.
La decisione
Ricorso respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto: 1) valida la querela proposta dal capo reparto perché titolare di una detenzione qualificata della merce esposta (relazione di fatto che legittima la proposizione della querela); 2) infondato l'assorbimento delle condotte: il furto relativo al capo b) è consumato quando la refurtiva viene trasferita sotto il dominio esclusivo degli agenti (anche se per breve tempo, p.es. caricata nel bagagliaio), mentre la successiva condotta rilevata al capo a) è avvenuta in diverso contesto spazio-temporale e quindi costituisce fatto distinto; 3) insufficiente il risarcimento di euro 300 rispetto al valore della merce (circa euro 440) e al danneggiamento delle placche antitaccheggio, sicché l'attenuante per risarcimento non poteva essere ritenuta integrale; 4) legittima la valutazione comparativa delle circostanze operata dai giudici di merito (equivalenza tra attenuanti e aggravanti) purché motivata sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; 5) corretta la mancata concessione della sanzione sostitutiva: i giudici, anche implicitamente, hanno valutato i criteri dell'art. 133 e hanno ritenuto la misura sostitutiva inidonea alla rieducazione, richiamando modalità del fatto, esito negativo della messa alla prova e capacità a delinquere. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per la formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione
art. 62, n. 6, cod. pen.
attenuante per risarcimento del danno: la Corte ha ritenuto che il risarcimento fosse insufficiente e non integrale, dunque l'attenuante non poteva trovare applicazione
art. 62-bis cod. pen.
richiamato in riferimento alla valutazione del risarcimento effettuata dai giudici di merito nella determinazione della pena
art. 69 cod. pen.
mensione relativa all'applicazione delle attenuanti generiche e al loro trattamento nella motivazione disciplinata dalla legge penale
art. 133 cod. pen.
criteri di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente considerato gli elementi richiesti dalla norma e motivato la soluzione di equivalenza
art. 20-bis cod. pen.
norma sulla sanzione sostitutiva: la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della sostituzione, poiché i giudici hanno valutato negativamente l'idoneità della misura alla rieducazione sulla base dei criteri di cui all'art. 133
art. 58 L. 24/11/1981, n. 689
richiamata in relazione all'idoneità della sanzione sostitutiva a garantire la prevenzione e la rieducazione; la Corte ha ritenuto che tale idoneità mancasse nel caso concreto
Massime di principio
- Il capo reparto o altro soggetto con detenzione qualificata della merce (custode, responsabile sicurezza, cassiera con autonoma disponibilita') è legittimato a proporre querela per furto: la legittimazione si fonda sulla relazione di fatto con la cosa, non necessariamente sulla titolarita' giuridica
- Il furto si considera consumato quando l'agente acquisisce il dominio esclusivo sulla refurtiva, anche se per breve tempo e anche se il possesso e' di breve durata o il luogo e' lo stesso della sottrazione
- Condotte poste in momenti o luoghi diversi, anche se connessi dalla medesima intenzione, possono integrare reati distinti: l'assorbimento in un unico reato richiede continuita' spazio-temporale e un unico contesto operativo
- Per ottenere l'attenuante del risarcimento (art. 62 n.6) il risarcimento deve essere integrale e anteriore al giudizio; la mera restituzione non sempre soddisfa il requisito se la merce non puo' essere rimessa in vendita o il valore risarcito e' inferiore
- La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti e la scelta tra prevalenza, equivalenza o esclusione sono valutazioni tipiche del merito: in cassazione sono sindacabili solo se carenti di motivazione o manifestamente illogiche
- Sull'applicabilita' di sanzioni sostitutive il giudice esercita discrezionalita' motivata sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; e' ammessa motivazione implicita se risulta chiaro che i criteri sono stati valutati (p.es. richiamo all'esito della messa alla prova, gravita' del fatto, capacita' a delinquere)
- In presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado l'impugnazione per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione complessiva formata dall'insieme delle due decisioni
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