Sentenza n. 3250/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 31/2024 emessa in data 9 gennaio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per più anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 31/2024 del Tribunale di Milano, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Il Ministero si è costituito resistendo. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, ed era stata notificata in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava né il TAR adito né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione. La ricorrente non aveva quindi conferito una procura speciale idonea a individuare la specifica controversia. Il Collegio ha inoltre esaminato l’assenza del difensore alla camera di consiglio, escludendo la necessità dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio. Sono state altresì respinte, in via implicita, la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso digitale, la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura e la concessione dell’errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e analogica, meramente acquisita in copia informatica e depositata o notificata insieme al ricorso nativo digitale, non può beneficiare dell’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso quando non contiene elementi sufficienti a identificare l’oggetto della controversia. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all’atto, ma non elimina l’esigenza della sua specialità sostanziale né dimostra che la parte conoscesse il contenuto specifico del ricorso e che la procura fosse anteriore o coeva alla sua redazione. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la scelta della soluzione meno prudente non integrava un errore scusabile. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l’andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve indicare gli elementi utili a individuare la controversia, comprese l’autorità giudiziaria adita e l’oggetto del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’obbligo di avviso sulle questioni rilevate d’ufficio opera per garantire il contraddittorio, ma non è necessario quando il difensore non presenzia all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica equipara, sul piano formale, la procura separata depositata telematicamente alla procura apposta in calce, ma non esonera dal possesso dei requisiti sostanziali di specialità né dalla necessità che la procura individui adeguatamente la controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Le disposizioni confermano, nel processo amministrativo, la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica, giustificando l’esigenza di una procura specifica e correttamente formalizzata.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione dei difetti della rappresentanza processuale non è applicabile per sanare, nel processo amministrativo, l’originaria mancanza di una procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è un rimedio eccezionale, ammesso solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto la soluzione meno prudente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 99 c.p.a.
La pronuncia richiama il valore nomofilattico della decisione dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, applicandone il principio sulla necessaria anteriorità o contestualità della procura speciale rispetto al ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso la controversia, indicando l’autorità giudiziaria adita, l’oggetto del ricorso e gli altri elementi utili a collegare la volontà del conferente allo specifico giudizio.
- La procura rilasciata su foglio separato e redatta su supporto analogico, poi acquisita in copia informatica e notificata o depositata insieme a un ricorso nativo digitale, non è sostanzialmente equiparabile a una procura apposta in calce quando il suo contenuto non consente di identificare la specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o, quantomeno, essere coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- La mancanza o genericità originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto una modalità meno cautelativa, anche se successivamente l’Adunanza plenaria abbia privilegiato l’indirizzo opposto.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando il difensore della parte non presenzia all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire sulla questione.
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