Ordinanza n. 13308/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'ottemperanza all’ordinanza di assegnazione del 23.11.2021 (r.g.e. n. 14903/2020), pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, Esecuz. Mobiliari, Giudice Dr. Luigi Guariniello, avverso la quale non è stata proposta opposizione e/o del decreto decisorio del 7.8.2019 della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, reso nel procedimento sub R.G. n. 51973/2019 V.G., munito di formula esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di revoca dell'incarico del Commissario ad acta. La decisione è fondata sia sulla sospensione del giudizio prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sia, comunque, sull'avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero, circostanza dichiarata dai ricorrenti. L'avvenuto adempimento rende priva di oggetto la richiesta di revoca. Nulla sulle spese.
Atto impugnato: istanza del Commissario ad acta di revoca dall'incarico nell'ambito del giudizio di ottemperanza a un provvedimento di assegnazione e a un decreto di equa riparazione
Esito
La controversia
Il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma e di un decreto decisorio della Corte d'appello di Roma in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Il Commissario ad acta, nominato con sentenza del TAR Lazio n. 9639/2024, ha chiesto di essere revocato dall'incarico, assumendo l'inerzia dei creditori procedenti nella presentazione telematica della prescritta istanza di liquidazione. Il giudizio risultava tuttavia sospeso ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001; inoltre, i ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero della Giustizia aveva provveduto, il 9 marzo 2026, al pagamento delle somme dovute.
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
Il testo dell'ordinanza richiama la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001.
La disposizione è richiamata quale base della sospensione del giudizio di ottemperanza.
l. 89/2001
Il testo indica che l'esecuzione riguarda un provvedimento in materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001.
La legge costituisce il quadro normativo della pretesa di equa riparazione e della relativa esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute dall'amministrazione fa venir meno l'oggetto di un'istanza del Commissario ad acta relativa alla prosecuzione o alla revoca dell'incarico, imponendo al giudice di dichiarare il non luogo a provvedere.
- Quando il giudizio di ottemperanza è sospeso in forza di una specifica previsione legislativa, tale sospensione costituisce una ragione autonoma per non procedere sulla richiesta del Commissario ad acta, soprattutto se nel frattempo risulta intervenuto l'adempimento dell'amministrazione.
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