Cassazione Penale, Sentenza n. 29659/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del DASPO emesso dal Questore (18 novembre 2024) che imponeva divieti di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive per 5 anni e l'obbligo di presentazione presso uffici di Polizia in determinati minuti delle partite. Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa per non essere stato assicurato il termine dilatorio di 48 ore tra la notificazione del provvedimento (20 novembre 2024 ore 10:00) e la convalida giudiziaria, termine entro il quale poteva far pervenire al GIP osservazioni difensive.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto necessario il rispetto del termine minimo di 48 ore decorrente dalla notificazione del DASPO per consentire all'interessato di esercitare il diritto di difesa. Poiché dalla documentazione non è possibile accertare con certezza l'ora in cui è stata depositata la convalida del GIP del 22 novembre 2024 e quindi verificare il rispetto del termine dilatorio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 18 novembre 2024 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
art. 6 della legge n. 401 del 1989
L'articolo disciplina la procedura del divieto di accesso (DASPO) prevedendo il termine di 48 ore per la richiesta di convalida da parte del PM e, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di Cassazione richiamata, il medesimo termine deve essere garantito anche all'interessato per presentare osservazioni difensive prima della convalida giudiziaria; il mancato rispetto o l'incertezza sul rispetto del termine comporta la nullità della convalida nella parte sanzionante l'obbligo di presentazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citazioni richiamate)
Cass. Sez. III, 2 febbraio 2024, n. 4767; Cass. Sez. III, 23 dicembre 2015, n. 50456; Cass. Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 5624; Cass. Sez. III, 3 giugno 2010, n. 20785
La giurisprudenza consolidata ha interpretato l'art. 6 come imponente la garanzia concreta del termine dilatorio di 48 ore per l'interessato e ha stabilito che l'incertezza documentale circa la tempestività della convalida comporta la caducazione della misura limitativa (in particolare della prescrizione di presentazione).
Massime di principio
- Il procedimento di DASPO richiede che l'interessato disponga di un termine non inferiore a 48 ore dalla notificazione per far pervenire osservazioni difensive al GIP; il mancato rispetto del termine invalida la convalida nella parte che impone prescrizioni personali.
- La Procura deve richiedere la convalida entro 48 ore dalla notificazione al fine di evitare che la parte prescrittiva del provvedimento perda efficacia; analogamente il GIP deve documentare con precisione data e ora della convalida.
- In presenza di incertezza documentale sull'ora della convalida il giudice deve preferire la tutela del diritto di difesa e può disporre l'annullamento senza rinvio della convalida, con effetti limitati alle prescrizioni per le quali è previsto il controllo giurisdizionale.
- Per gli uffici è buona pratica protocollare in modo inequivocabile data e ora del deposito/atto di convalida per evitare contenziosi sulla tempestività.
- Nelle situazioni analoghe al ricorso, il soggetto destinatario del DASPO dovrebbe documentare tempestivamente l'avvenuta notificazione e, se possibile, produrre e depositare osservazioni entro il termine delle 48 ore per salvaguardare il proprio diritto di difesa.
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