Cassazione Penale, Sentenza n. 4217/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, ex moglie dell'indagato Luigi Vitale, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni immobili formalmente intestati a lei e al figlio ma ritenuti fittiziamente intestati al fine di sottrarre profitti di reati tributari a Vitale. Contestava: 1) l'erronea ricostruzione della disponibilita effettiva dei beni, dimostrando di aver acquistato e pagato di persona gli immobili (contratti di compravendita, assegni circolari, mutui); 2) la mancata motivazione circa l'origine dei mezzi impiegati e l'insufficienza degli elementi a provare che i redditi dell'indagato fossero stati impiegati negli acquisti; 3) la mancanza di elementi non congetturali per ritenere che l'indagato avesse la disponibilita reale degli immobili; 4) l'inutilizzabilita delle intercettazioni per vizi nei decreti autorizzativi e perche le utenze non erano intestate all'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fornito motivazione adeguata, nel quadro probatorio cautelare, sul rapporto di effettiva disponibilita e gestione esercitata da Vitale sugli immobili (esercizio dei poteri di fatto quali riscossione canoni, determinazione canoni, richiesta e pagamento mutui, programmazione acquisti e vendite). La Corte ha inoltre precisato che non basta dimostrare la carenza di risorse nel terzo formale, ma occorre valutare la disponibilita effettiva sulla base di elementi specifici e non congetturali, onere qui assolto dal Tribunale. Il terzo motivo e' stato rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente ottenuto il dissequestro di un immobile; il quarto motivo e' risultato inammissibile perche non dedotto anteriormente nel giudizio di riesame e per la prevalente natura fattuale delle censure, non sindacabili in Cassazione. La ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativamente liquidata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Fondamento normativo della confisca per equivalente: consente il sequestro di beni formalmente intestati a terzi quando risultino nella disponibilita di fatto dell'indagato; la disponibilita va accertata con elementi specifici che dimostrino l'esercizio di poteri di fatto corrispondenti alla proprieta o al possesso
art. 321, secondo comma, c.p.p.
Rilevato nel quadro del vizio contestato relativo alla motivazione del provvedimento di riesame; richiama l'obbligo del giudice di motivare l'ordinanza di conferma o revoca delle misure
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiami procedurali relativi ai limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso era articolato nel rispetto di tali limiti
art. 606 lett. b) c.p.p.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla richiesta di annullamento per carenza motivazionale; la Corte ha valutato la fondatezza della presunta carenza di motivazione
art. 125 c.p.p.
Invocato rispetto alla ritenuta disponibilita dei beni formalmente intestati a terzi; la Corte rammenta che occorrono elementi specifici non congetturali per ricondurre beni alla sfera di interessi dell'indagato
artt. 267 primo comma e 271 c.p.p. e art.15 Cost.
Norme richiamate dal ricorso in relazione ai decreti autorizzativi delle intercettazioni e alla loro utilizzabilita; la Corte ha ritenuto la censura non devoluta al giudice del riesame e di natura fattuale, quindi inammissibile in cassazione
art. 325 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per evidenziare i limiti del sindacato di merito in Cassazione: contestare la valutazione di merito e la valutazione documentale compiuta dal giudice del riesame e' precluso
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento di una somma quando la parte abbia proposto un'impugnazione inammissibile senza colpa; applicata alla ricorrente
Massime di principio
- Per disporre il sequestro per equivalente su beni intestati a terzi occorre motivazione specifica che dimostri la disponibilita di fatto dell'indagato; non e' sufficiente la mera prova negativa della capacita economica del terzo intestatario
- La disponibilita si valuta sulla base di elementi concreti e non congetturali: atti di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione canoni, decisioni su acquisti/vendite, pagamenti di mutui possono concorrere a dimostrare il rapporto effettuale con il bene
- In fase cautelare il criterio e' probabilistico ma la motivazione deve essere non apparente e rispondere alle contestazioni difensive; la verifica documentale contraria e' sindacabile limitatamente a vizi di legge, non come rivalutazione integrale del merito
- Censure riguardanti l'utilizzabilita delle intercettazioni o vizi autorizzativi che non siano state specificamente dedotte nel giudizio di riesame possono risultare inammissibili in Cassazione per difetto di devoluzione e per la loro natura fattuale
- Se la parte perde l'interesse su un motivo (per esempio per dissequestro successivo), quel motivo e' rinunciato e non puo' determinare pronuncia di merito in Cassazione
- Il Pubblico Ministero ha l'onere di produrre elementi che colleghino i proventi illeciti agli investimenti o ai trasferimenti patrimoniali, ma la prova puo' risultare dal complesso indiziario anche in fase cautelare
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