Cassazione Civile, Ordinanza n. 13182/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per violazioni connesse al lavoro irregolare: una sanzione molto elevata per l’illecita utilizzazione di lavoratori non regolarmente denunciati e una ulteriore sanzione per infedeli dichiarazioni sul LUL. I destinatari impugnavano l’ordinanza davanti al Tribunale di Treviso. Il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione, revocando l’ordinanza e rideterminando drasticamente la sanzione principale applicando retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta dall’art. 22 d.lgs. n. 151/2016, ritenuta lex mitior in base alla giurisprudenza costituzionale e convenzionale. La Corte d’appello confermava la decisione, osservando che la sanzione per lavoro irregolare, per l’entità originaria e per la sua funzione deterrente, aveva natura sostanzialmente penale; inoltre rilevava che l’appello dell’Ispettorato non aveva specificamente censurato la ratio decidendi del Tribunale, ossia il carattere afflittivo della sanzione e la conseguente applicabilità del favor rei, con violazione dell’art. 434 c.p.c. Nel ricorso per cassazione l’Ispettorato deduceva violazione degli artt. 1 L. n. 689/1981 e 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, sostenendo che dovesse applicarsi il principio tempus regit actum e che non fosse consentita la retroattività della legge più favorevole; invocava inoltre un precedente della Cassazione che, secondo il ricorrente, escluderebbe tale esito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla mancata specificità del motivo di appello rispetto all’accertamento del Tribunale circa la natura afflittiva e sostanzialmente penale della sanzione; ed è stato ritenuto inammissibile anche perché il ricorrente non aveva spiegato, nemmeno in cassazione, perché la sanzione non dovesse considerarsi afflittiva. Nel merito, il motivo è stato reputato infondato: la Corte ha escluso la pertinenza del precedente richiamato dall’Ispettorato e ha ribadito che la sanzione per lavoro irregolare, in ragione dell’elevatissimo importo e della sua funzione di deterrenza/prevenzione generale negativa, presenta natura sostanzialmente penale. Di conseguenza trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior e non il solo tempus regit actum. La Corte ha quindi confermato la statuizione della Corte d’appello e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002
sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare
La sanzione, per importo e funzione, è stata letta come misura sostanzialmente penale e quindi soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole quando una disciplina successiva la riduca in modo significativo.
art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
sanzione per le infedeli dichiarazioni sul LUL
Richiamato solo come ulteriore violazione contestata nel provvedimento amministrativo, senza incidere sulla decisione di legittimità.
art. 22 d.lgs. n. 151/2016
È indicato come disciplina successiva più favorevole (lex mitior) che ha drasticamente ridotto il trattamento sanzionatorio per il lavoro irregolare.
art. 1 L. n. 689/1981
La Corte esclude che il principio tempus regit actum impedisca, in presenza di sanzioni amministrative sostanzialmente penali, l’applicazione retroattiva della legge più favorevole.
art. 434 c.p.c.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’appello dell’Ispettorato non fosse specifico rispetto alla ratio decisiva del primo giudice; la Cassazione ha valorizzato tale rilievo nel dichiarare inammissibile il motivo che non si confrontava con esso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre in cassazione la violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
C. Cost. n. 63/2019
Richiamata come fondamento dell’estensione ai singoli illeciti amministrativi di natura punitiva dei principi convenzionali, incluso il favor rei.
C. Cost. n. 193/2016
Richiamata in via di precedente giurisprudenziale a sostegno della disciplina del trattamento sanzionatorio più favorevole.
Cass. n. 23814/2019
Richiamata dalla Corte d’appello per affermare che il favor rei si applica anche alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali.
Cass. ord. n. 8229/2022
Ritenuta inconferente perché relativa a un diverso tema: la legittimità di una sanzione amministrativa parametrata a un coefficiente aggiornato con atto normativo secondario, non al regime di retroattività di una sanzione successivamente ridotta.
Cass. ord. n. 20949/2024
Richiamata quale fonte dei criteri per verificare l’afflittività della sanzione, in particolare la sproporzione tra sanzione e profitto dell’autore dell’illecito.
Cass. n. 13071/2024
Richiamata per confermare che, accertata la natura elevatamente afflittiva della sanzione amministrativa, è applicabile la retroattività della legge più favorevole in forza dei principi costituzionali e convenzionali.
Massime di principio
- Quando una sanzione amministrativa, per importo, struttura e funzione, presenta carattere marcatamente afflittivo e una finalità di deterrenza/prevenzione generale negativa, essa può essere qualificata come sostanzialmente penale.
- Alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali si applica il principio di retroattività della lex mitior; in tale ambito il solo principio tempus regit actum non è sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta.
- Nel giudizio di impugnazione, il motivo di appello o di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata specifica censura del decisivo accertamento sulla natura della sanzione rende il motivo inammissibile.
- Per valutare l’afflittività di una sanzione amministrativa è rilevante, tra gli altri indici, la sproporzione tra l’importo della sanzione e il vantaggio economico che l’autore dell’illecito aveva interesse a conseguire evitando l’adempimento imposto.
- Un precedente giurisprudenziale è utilmente invocabile solo se pertinente al tema effettivamente controverso; una pronuncia che riguardi la mera tecnica di quantificazione della sanzione non è idonea a risolvere una questione di retroattività della norma più favorevole.
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