Sentenza n. 1659/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di revoca della patente di guida ex art. 120 del Codice della Strada adottato dalla Prefettura di Rimini in data 4 aprile 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente ha rinunciato integralmente al ricorso con atto depositato e notificato alla Prefettura costituita. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., senza esaminare il merito della legittimità della revoca. Ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 4 aprile 2023 di revoca della patente ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, rappresentata in giudizio dall’amministratore di sostegno, aveva impugnato la revoca della patente disposta dal Prefetto di Rimini il 4 aprile 2023, motivata con la permanenza della pericolosità sociale dichiarata dall’Ufficio di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 18 gennaio 2023 e con l’applicazione della libertà vigilata per un anno dal 26 gennaio 2023. Il testo non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare era stata respinta nel giugno 2023, ritenendo prevalenti le esigenze di pubblica sicurezza e prima facie non fondate le doglianze.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Deve disporsi la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, in applicazione della regola processuale dettata dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui “il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti”.
La rinuncia al ricorso comporta, secondo la regola applicata dal TAR, che il rinunciante sopporti le spese degli atti processuali compiuti; nel caso concreto la ricorrente è stata condannata alle spese.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, e 84 cod. proc. amm.
La rituale rinuncia al ricorso, notificata alla controparte costituita, preclude l’esame del merito e determina la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, notificata alla controparte costituita, preclude l’esame nel merito e comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In caso di rinuncia al ricorso, il rinunciante deve rifondere le spese degli atti di procedura compiuti; la liquidazione concreta delle spese resta affidata alla pronuncia del giudice.
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