Cassazione Penale, Sentenza n. 4183/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Milano con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante ricognizione della imputata (sostenendo che la scelta del rito non potesse valere come rinuncia implicita alla prova richiesta e che il rigetto ostacolasse l'esercizio dei poteri officiosi giudiziali); 2) violazione di legge nella determinazione della pena, deducendo errore nel calcolo della pena pecuniaria e eccesso di quella detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricognizione richiesta non era necessaria né dirimente rispetto al compendio probatorio, e la difesa non aveva riproposto la condizione probatoria dopo aver scelto il rito abbreviato non condizionato; inoltre la Corte territoriale aveva motivato che la prova non era indispensabile (videosorveglianze e circostanze temporali). Quanto alla pena, la Cassazione ha confermato la rettifica operata dalla Corte d'appello nel calcolo: la pena complessiva è stata determinata tenendo conto della continuazione e del rito scelto, mentre la pena pecuniaria era stata calcolata correttamente (complessivamente euro 2.100, ridotti per il rito). Sono stati confermati gli aggravanti (art. 61 n.5 e la destrezza per altro capo) e rigettata l'attenuante per "danno lieve" (art. 61 n.4) dato l'importo complessivo e la condizione delle vittime (pensionate). Infine, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (art. 85 - disposizioni transitorie)
"Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
La Corte ha applicato la disciplina transitoria per stabilire che il mutato regime di procedibilità (passaggio a querela di parte per taluni furti) non impedisce la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; non è necessario attendere la decorrenza dei tre mesi nei casi di ricorso inammissibile.
art. 624, comma 3, cod. pen.
Modificato dal d.lgs. n.150/2022: il reato (furto in abitazione, nei termini indicati) è divenuto procedibile a querela della persona offesa; ciò però non ha inciso sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione nel caso concreto.
art. 61, n. 5, cod. pen.
Aggravante per avere approfittato dello stato di incapacità della persona offesa: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante perché l'imputata si era approfittata della ridotta reattività della vittima.
art. 61, n. 4, cod. pen.
Attenuante per il "minore danno" o valore irrisorio: la Corte non l'ha riconosciuta, ritenendo che l'importo complessivo (circa 100 euro in un episodio, totale pecuniario considerato) non fosse irrilevante soprattutto trattandosi di vittime anziane.
art. 493 ter, cod. pen.
Norma contestata con riferimento all'uso della tessera bancomat sottratta: la Corte d'appello ha ritenuto provato il prelievo illecito sulla base della vicinanza temporale e presenza della donna all'ATM.
art. 625 n. 4 e art. 625 cod. pen.
Riferimenti alla qualificazione del furto aggravato in privata dimora e alle aggravanti contestate; la Corte ha confermato le qualificazioni e le circostanze aggravanti quando provate.
Sezioni Unite, n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)
Principio che, nei giudizi di legittimità, la trasmigrazione di alcuni reati a procedibilità a querela non impone di rinviare l'esame quando il ricorso è inammissibile: l'art.129 c.p.p. non attribuisce un potere decisionale ulteriore al giudice se l'impugnazione è inesistente o inammissibile.
Corte Costituzionale n. 169/2003
Richiamata per i principi relativi alla disciplina del giudizio abbreviato: se la richiesta di abbreviato condizionato è rigettata e l'imputato poi opta per l'abbreviato non condizionato, non può lamentare in sede di gravame la mancata ammissione della prova subordinata alla prima opzione.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Consente al giudice di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio; la Corte ha osservato che tale potere rimane ma non supplisce all'onere difensivo di proporre impugnazioni ammissibili.
Massime di principio
- Se il ricorso in Cassazione è formalmente inammissibile, la procedibilità successiva del reato per effetto di una modifica legislativa (passaggio a querela di parte) non impedisce la declaratoria di inammissibilità: il ricorrente deve attivarsi correttamente per conservare i propri diritti.
- La scelta difensiva di passare da un abbreviato condizionato a un abbreviato non condizionato implica che non si possa poi lamentare l'esclusione della prova subordinata alla prima opzione; la mancata riproposizione della misura probatoria prima dell'apertura del dibattimento esonera il giudice dall'ammetterla d'ufficio.
- La Corte valuta le aggravanti e attenuanti in base alla dinamica concreta e alla situazione della vittima: importi 'bassi' possono non essere considerati irrilevanti se le vittime sono particolarmente vulnerabili (es. anziani).
- La prova basata su elementi indiziari concatenati (sequenza temporale, presenza dell'imputato sul luogo, riprese video) può essere ritenuta decisiva per l'attribuzione di responsabilità anche in assenza di una ricognizione formale.
- Errori materiali nel calcolo della pena possono essere rettificati in sede di appello/cassazione; la determinazione complessiva deve rispettare il criterio del cumulo/continuazione e gli sconti derivanti dal rito scelto.
- Il difetto di autosufficienza dell'impugnazione (mancanza di elementi necessari per far valere il vizio denunciato) determina frequentemente l'inammissibilità: l'onere probatorio e di forma grava sul ricorrente.
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