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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05475/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il capo A) (pur avendo dichiarato non doversi procedere per il capo B) per remissione di querela). Il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela: è pervenuto il verbale di remissione della querela sottoscritto dalla persona offesa (20/03/2025) e il verbale di accettazione della remissione da parte dell'imputato (28/03/2025). Essendo la remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione di querela estingue il reato quando sussista e sia accettata; l'estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata per escludere la possibilità di pronunce alternative: in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, il giudice di legittimità deve rilevare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini, Rv. 227681)

    Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivamente proposto.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato anche se interviene durante il processo di cassazione, purché sia documentata e l'imputato l'abbia accettata.
  • Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela quando ne siano prodotti i relativi verbali, annullando la sentenza impugnata senza rinvio se non sussistono altri elementi.
  • L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni di inammissibilità o su precedenti decisioni di merito; è necessario fornire prova formale della remissione e della sua accettazione.
  • Occorre verificare la tempestività del ricorso in cassazione rispetto agli atti che hanno estinto il reato: la giurisprudenza richiede che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • Anche se il reato è estinto, il giudice può comunque imporre il pagamento delle spese processuali all'imputato.

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