Sentenza del 22/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Non deducibilità costi per mancanza del requisito di inerenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. È stata confermata la contestazione dell’indeducibilità dei costi per difetto di inerenza e la Società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva contestato la deducibilità fiscale delle spese sostenute dalla Società per rimborsare le spese legali dei propri sindaci. Tali spese riguardavano procedimenti relativi a fatti contestati ai sindaci nella loro precedente qualità di componenti dell’organo di controllo di una società terza, all’epoca controllata dalla ricorrente. La Società sosteneva che l’inerenza fosse implicita, poiché i sindaci costituivano un proprio organo sociale e, pertanto, sarebbe stato corretto sostenerne le spese legali. Il Collegio ha invece ritenuto decisiva la natura strettamente personale della responsabilità dei sindaci e il fatto che le condotte contestate fossero state poste in essere nell’incarico ricoperto presso una società diversa.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo richiede un collegamento concreto con l’attività d’impresa del soggetto che lo sostiene; la mera utilità indiretta o il collegamento con la struttura societaria non sono sufficienti.
- Le spese legali relative a responsabilità personali degli amministratori o dei sindaci non sono automaticamente inerenti all’attività della società e possono risultare indeducibili.
- Il fatto che il beneficiario della spesa ricopra o abbia ricoperto una carica sociale non dimostra, da solo, l’inerenza del costo.
- Quando i fatti contestati riguardano incarichi svolti presso una società diversa da quella che sostiene la spesa, l’assenza di inerenza è particolarmente probabile, salvo la dimostrazione di uno specifico e documentato interesse economico della società sostenitrice.
- Per sostenere la deducibilità di costi di difesa o rimborso spese occorre documentare il nesso diretto con l’attività e l’interesse dell’impresa, distinguendolo dalla tutela esclusivamente personale del soggetto coinvolto.
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