Sentenza n. 3966/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania – Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 2358 del 23 ottobre 2023, resa inter partes, concernente l’ordinanza di demolizione di opera abusive e di ripristino dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere ritenute abusive e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado la ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, perplessità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e sviamento, anche in relazione al tempo trascorso dalla realizzazione delle opere. Aveva inoltre contestato l’assoggettabilità degli interventi al permesso di costruire e alle sanzioni edilizie. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’ordine di demolizione anche se adottato a distanza di tempo, non notificato a tutti i comproprietari o non riferito all’autore materiale dell’abuso, e qualificando le opere come non meramente funzionali o di supporto al fabbricato, in ragione delle loro dimensioni, caratteristiche e destinazione commerciale. In appello, la ricorrente ha dedotto error in iudicando ed error in procedendo, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà, sostenendo che gli abusi fossero imputabili ad altro soggetto, che l’ordinanza fosse stata adottata in pendenza di una domanda di condono e che gli interventi pertinenziali, non eccedenti il 20% della volumetria dell’immobile principale, non fossero soggetti al permesso di costruire né al regime sanzionatorio degli artt. 10, comma 1, e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Successivamente, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, anche alla luce della documentazione relativa all’annullamento d’ufficio dell’atto di acquisizione gratuita conseguente all’ordinanza demolitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente e in via assorbente la dichiarazione motivata dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse, non opposta dal Comune. Richiamando gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., ha ritenuto che tale dichiarazione facesse venir meno l’interesse alla coltivazione dell’appello. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, confermando la sentenza del TAR senza esaminare i motivi sostanziali sull’ordine di demolizione. Le spese del grado sono state compensate. Ai fini del contributo unificato, l’appellante è stata considerata soccombente nel grado di appello.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione consente di definire il giudizio prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse, secondo le modalità processuali previste dal codice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, se ritualmente formulata e non opposta, rileva ai fini della definizione del giudizio.
art. 38 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione processuale del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto.
art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Invocato dall’appellante per sostenere che le opere pertinenziali contestate non fossero soggette al permesso di costruire; la questione non è stata esaminata per la definizione in rito.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Invocato dall’appellante in relazione al regime sanzionatorio della demolizione; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento delle censure proposte in primo grado; nessuna valutazione di merito è stata compiuta dal Consiglio di Stato.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
Richiamati per le censure relative all’obbligo di motivazione e alla correttezza dell’azione amministrativa; le relative questioni sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- La dichiarazione motivata della parte appellante di non avere più interesse alla decisione, formulata nel corso del giudizio e non opposta dalla controparte, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’appello e conduce alla declaratoria di improcedibilità.
- Quando il giudizio di appello è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi sostanziali dedotti contro l’atto amministrativo o contro la sentenza di primo grado e, in assenza di diversa statuizione, può confermare la sentenza impugnata quale conseguenza della definizione in rito.
- La definizione del giudizio d’appello per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la compensazione delle spese del grado, ove le circostanze processuali lo giustifichino, ferma restando la considerazione dell’appellante quale parte soccombente ai fini del contributo unificato.
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