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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8065/2016, emesso dal Tribunale di Napoli (n.r.g. 31068/2016), depositato in data 10.11.2016, notificato in data 22.11.2016, divenuto esecutivo per mancata opposizione come da decreto del 9.02.2017 (depositato il 10.02.2017) ed a seguito di istanza ex art. 647 c.p.c. depositata telematicamente dalla COSEM s.r.l., sul quale è stata apposta la formula esecutiva in data 17.02.2017, ri-notificato in forma esecutiva il successivo 9.03.2017, mai opposto e pertanto passato definitivamente in giudicato;

Giustizia amministrativa201704274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione da parte del Comune di Napoli del decreto ingiuntivo n. 8065/2016 del Tribunale di Napoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, notificato, non opposto e divenuto esecutivo per mancata opposizione, con successiva apposizione della formula esecutiva e rinnovata notificazione in forma esecutiva. Il giudice, rilevando la necessità di acquisire ulteriori elementi prima di decidere, ha richiesto a entrambe le parti chiarimenti documentati sulla cessazione della causa di sospensione, sullo stato dell'esecuzione e sull'eventuale soddisfazione dell'interesse azionato nel giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Sia la società ricorrente sia il Comune resistente dovranno depositare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati riguardanti la cessazione della causa di sospensione, lo stato dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e l'eventuale dichiarazione di soddisfazione dell'interesse azionato. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la richiesta di chiarimenti e documenti alle parti.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 647 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione all'istanza che ha condotto alla dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice non dispone di elementi sufficienti per verificare lo stato di esecuzione del titolo e l'attualità dell'interesse azionato, può disporre incombenti istruttori nei confronti sia della parte privata sia dell'amministrazione, richiedendo chiarimenti documentati.
  • Prima di definire il giudizio di ottemperanza, il giudice può verificare l'eventuale cessazione della causa di sospensione, lo stato dell'esecuzione e l'eventuale soddisfazione dell'interesse del ricorrente, trattandosi di circostanze potenzialmente incidenti sull'esito del giudizio e sulla sua prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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