Ordinanza n. 137/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8065/2016, emesso dal Tribunale di Napoli (n.r.g. 31068/2016), depositato in data 10.11.2016, notificato in data 22.11.2016, divenuto esecutivo per mancata opposizione come da decreto del 9.02.2017 (depositato il 10.02.2017) ed a seguito di istanza ex art. 647 c.p.c. depositata telematicamente dalla COSEM s.r.l., sul quale è stata apposta la formula esecutiva in data 17.02.2017, ri-notificato in forma esecutiva il successivo 9.03.2017, mai opposto e pertanto passato definitivamente in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione da parte del Comune di Napoli del decreto ingiuntivo n. 8065/2016 del Tribunale di Napoli
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, notificato, non opposto e divenuto esecutivo per mancata opposizione, con successiva apposizione della formula esecutiva e rinnovata notificazione in forma esecutiva. Il giudice, rilevando la necessità di acquisire ulteriori elementi prima di decidere, ha richiesto a entrambe le parti chiarimenti documentati sulla cessazione della causa di sospensione, sullo stato dell'esecuzione e sull'eventuale soddisfazione dell'interesse azionato nel giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Sia la società ricorrente sia il Comune resistente dovranno depositare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati riguardanti la cessazione della causa di sospensione, lo stato dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e l'eventuale dichiarazione di soddisfazione dell'interesse azionato. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la richiesta di chiarimenti e documenti alle parti.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 647 c.p.c.
Richiamato nel ricorso in relazione all'istanza che ha condotto alla dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice non dispone di elementi sufficienti per verificare lo stato di esecuzione del titolo e l'attualità dell'interesse azionato, può disporre incombenti istruttori nei confronti sia della parte privata sia dell'amministrazione, richiedendo chiarimenti documentati.
- Prima di definire il giudizio di ottemperanza, il giudice può verificare l'eventuale cessazione della causa di sospensione, lo stato dell'esecuzione e l'eventuale soddisfazione dell'interesse del ricorrente, trattandosi di circostanze potenzialmente incidenti sull'esito del giudizio e sulla sua prosecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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