Cassazione Penale, Ordinanza n. 29870/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Rimini per il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4 del 2019. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura assolutamente generica, poiché non confrontata con la specifica motivazione della Corte territoriale, fondata sulla presenza di precedenti penali e sull'assenza di elementi positivamente valutabili.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruire oltre il titolo del reato contestato.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di precedenti penali e dell'assenza di elementi favorevoli; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta altresì la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una critica meramente assertiva o non sviluppata è inammissibile.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento più mite.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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