Sentenza n. 423/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo 26 aprile 2023 n. 93 recante Proroga vincolo preordinato all''esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo SP ex SS 639 Dei Laghi di Pusiano e Garlate” Variante di Cisano Bergamasco. 1° Lotto Stralcio. Codice CUP E71B04000030001.SPESA Euro 49.990.000,00 con cui, tra l''altro, è stata approvata la variante al progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 106 del 23/12/2015 derivata dalla redazione del progetto esecutivo, decreto mai comunicato ai ricorrenti, nonchè degli elaborati progettuali relativi alla identificazione, determinazione e perimetrazione delle aree da espropriare, dello stesso Decreto nella parte relativa alla reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio e nelle altre parti per cui è d''interesse, ivi compresa la mancata previsione di spesa delle indennità relative all''esproprio e alla reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio e di ogni altra parte di cui ai motivi di ricorso; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, la nota 8 novembre 2021 del Dirigente Responsabile del Procedimento della Provincia di Bergamo con cui è stata rigettata la richiesta di riesame del progetto definitivo; il decreto dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 171 registrato in data 30 giugno 2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo nella parte per cui è d''interesse, non conosciuto; il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 223 del 18 settembre 2015 con cui è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell''opera “Collegamento Lecco - Bergamo - S.P. Ex S.S. 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco – 1°Lotto Stralcio”, nella parte per cui è d''interesse; ove occorrer possa, la Delibera del C.I.P.E. n. 106 del 23 dicembre 2015 con cui è stato approvato il progetto definitivo “Collegamento Lecco - Bergamo - S.P. Ex S.S. 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco – 1° Lotto Stralcio”, con la dichiarazione di pubblica utilità e la contestuale reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio il 1° lotto funzionale, mai comunicata ai ricorrenti, nella parte per cui è d''interesse e in quanto recepita dal Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 93/2023; la Deliberazione della Giunta provinciale di Bergamo n. 421 del 29 agosto 2008, avente ad oggetto: “ex SS n. 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” - variante definitiva di Cisano Bergamasco. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo”; ogni altro atto successivo, ivi compreso ogni atto e provvedimento concernente la procedura di gara indetta dalla Provincia di Bergamo o altro Ente per l''affidamento dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione del progetto infrastrutturale viario di cui sopra; - ove occorrer possa, per la declaratoria di inefficacia, nullità o annullamento di ogni atto di cui sopra e del contratto d''appalto o altro stipulato ai fini dell''esecuzione dell''opera pubblica di cui al progetto approvato con le determinazioni che precedono;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 93 del 26 aprile 2023, recante proroga del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, con approvazione della variante al progetto definitivo relativo alla variante stradale di Cisano Bergamasco, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato il decreto provinciale e gli ulteriori atti della procedura concernente la realizzazione di un'opera viaria, contestando, per quanto emerge dall'epigrafe, la reiterazione o proroga del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione della variante progettuale, l'individuazione e determinazione delle aree da espropriare, la mancata previsione della spesa per le indennità di esproprio e di reiterazione del vincolo, nonché la mancata comunicazione di alcuni atti. Era stata inoltre formulata domanda cautelare e, ove occorrente, domanda relativa all'inefficacia, nullità o annullamento del contratto d'appalto. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata a tutte le altre parti e accettata, unitamente alla richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando che l'atto, depositato fuori udienza, fosse stato notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Ha inoltre rilevato l'espressa accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni resistenti e l'adesione alla compensazione delle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito alcuna delle censure rivolte agli atti della procedura espropriativa e di pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto, con spese compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia depositata fuori udienza è idonea a definire il giudizio quando sia notificata alle altre parti nel termine previsto, consentendo loro di opporsi alla prosecuzione; nel caso concreto, la notificazione e l'accettazione delle parti hanno soddisfatto tale adempimento.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, accettata dalle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, così da consentire a chi abbia interesse alla prosecuzione del giudizio di opporsi.
- Quando la rinuncia al ricorso sia stata ritualmente notificata e accettata dalle altre parti, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito le censure dedotte.
- La rinuncia accettata dalle parti può essere accompagnata dalla richiesta concorde di compensazione delle spese, che il giudice può recepire nel provvedimento di estinzione.
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