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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 2129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sanzioni doganali - Principio di proporzionalità - Rimodulazione della sanzione - Potere del giudice nazionale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, in materia doganale, gli Stati membri possono stabilire le sanzioni applicabili, ma devono rispettare il diritto dell'Unione e i suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità. Qualora la sanzione applicata dall'Amministrazione risulti sproporzionata rispetto all'infrazione, il giudice nazionale può rimodularla, anche in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 472/1997.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità e la misura di una sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 303 del TULD per un'infrazione alla normativa doganale. Il punto centrale era stabilire se la sanzione fosse proporzionata alla gravità della violazione e se il giudice nazionale potesse rideterminarne l'importo.

Norme richiamate

  • Art. 303 del TULD

    Disciplina le sanzioni relative a determinate infrazioni doganali. La sanzione applicata in base a tale disposizione non può comunque sottrarsi al controllo di proporzionalità.

  • Art. 7 del d.lgs. 472/1997

    Riconosce nel sistema tributario italiano il principio di proporzionalità della sanzione, imponendo di rapportare la misura della sanzione alla gravità effettiva della violazione.

  • Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione europea

    Gli Stati membri possono scegliere le sanzioni per le violazioni doganali, ma tali sanzioni devono essere effettive, dissuasive e non eccedere quanto necessario rispetto alla gravità dell'infrazione.

Massime di principio

  • Una sanzione doganale prevista dalla legge non è automaticamente legittima nella sua misura massima: deve essere proporzionata alla concreta gravità della violazione.
  • Il giudice nazionale può ridurre o rimodulare la sanzione amministrativa quando ravvisi uno squilibrio tra l'importo applicato e la condotta contestata.
  • Nella valutazione della proporzionalità assumono rilievo, tra gli altri elementi, la natura dell'infrazione, l'entità del danno o del rischio per gli interessi finanziari dell'Unione, la condotta del soggetto e l'eventuale carattere meramente formale della violazione.
  • Il principio di proporzionalità opera anche quando la sanzione è determinata sulla base di una disposizione nazionale specifica e costituisce un limite sia per l'Amministrazione sia per il giudice nell'applicazione della sanzione.

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