Sentenza del 14/05/2018 n. 2129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni doganali - Principio di proporzionalità - Rimodulazione della sanzione - Potere del giudice nazionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, in materia doganale, gli Stati membri possono stabilire le sanzioni applicabili, ma devono rispettare il diritto dell'Unione e i suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità. Qualora la sanzione applicata dall'Amministrazione risulti sproporzionata rispetto all'infrazione, il giudice nazionale può rimodularla, anche in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 472/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità e la misura di una sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 303 del TULD per un'infrazione alla normativa doganale. Il punto centrale era stabilire se la sanzione fosse proporzionata alla gravità della violazione e se il giudice nazionale potesse rideterminarne l'importo.
Norme richiamate
Art. 303 del TULD
Disciplina le sanzioni relative a determinate infrazioni doganali. La sanzione applicata in base a tale disposizione non può comunque sottrarsi al controllo di proporzionalità.
Art. 7 del d.lgs. 472/1997
Riconosce nel sistema tributario italiano il principio di proporzionalità della sanzione, imponendo di rapportare la misura della sanzione alla gravità effettiva della violazione.
Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione europea
Gli Stati membri possono scegliere le sanzioni per le violazioni doganali, ma tali sanzioni devono essere effettive, dissuasive e non eccedere quanto necessario rispetto alla gravità dell'infrazione.
Massime di principio
- Una sanzione doganale prevista dalla legge non è automaticamente legittima nella sua misura massima: deve essere proporzionata alla concreta gravità della violazione.
- Il giudice nazionale può ridurre o rimodulare la sanzione amministrativa quando ravvisi uno squilibrio tra l'importo applicato e la condotta contestata.
- Nella valutazione della proporzionalità assumono rilievo, tra gli altri elementi, la natura dell'infrazione, l'entità del danno o del rischio per gli interessi finanziari dell'Unione, la condotta del soggetto e l'eventuale carattere meramente formale della violazione.
- Il principio di proporzionalità opera anche quando la sanzione è determinata sulla base di una disposizione nazionale specifica e costituisce un limite sia per l'Amministrazione sia per il giudice nell'applicazione della sanzione.
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