Sentenza n. 11/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. 68720 del 12/11/2024 (doc. n.2) con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) - Direzione Territoriale VII – Sicilia Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Sezione Operativa Territoriale di Catania, ha dichiarato inammissibile l’istanza di trasferimento di rivendita in zona presentata dal Sig. Giuseppe Anastasi in data 12.07.2024 e assunta al protocollo n. 46688RU il successivo 16.07.2024 (doc. n.3) b) di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o consequenziale; Nonché, per l’accertamento e la declaratoria: dell’obbligo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) - Direzione Territoriale VII – Sicilia Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Sezione Operativa Territoriale di Catania, di valutare nel merito e di provvedere sulla suddetta istanza di trasferimento di rivendita in zona presentata dal Sig. Anastasi in data 12.07.2024 e assunta al protocollo n. 46688RU il successivo 16.07.2024 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Anastasi Giuseppe il 4/2/2025: a. della licenza n.202401979 del 14.05.2024 (protocollo 5143/2024) per la gestione della rivendita ordinaria tabacchi n. 39, mai notificata né comunicata –conosciuta solo a seguito del deposito fattone in giudizio dell’odierno controinteressato- con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Catania (di seguito ADM), ha autorizzato il Sig. Di Lorenzo a gestire, in qualità di titolare con decorrenza dal 2 maggio 2023 al 1º maggio 2032 la rivendita n. 39 in Acireale alla Via Giovanni Verga n. 78/80 (doc. n.32); b. della annessa concessione della ricevitoria del Lotto, contraddistinta con il codice CT4172 (protocollo 5143/2024 del 14 maggio 2024) (doc. n.33), del pari mai prima conosciuta, con la quale la medesima ADM ha decretato il rinnovo della concessione, per un novennio, sempre presso i locali di Via Verga 78/80 secondo le modalità stabilite dal contratto a trattativa privata per l’appalto di rivendita ordinaria di Generi di Monopolio stipulato tra le parti in data 23 maggio 2023; c. del contratto per l’appalto di rivendita ordinaria di Generi di Monopolio stipulato tra il Sig. Di Lorenzo e ADM -Roma in data 23 maggio 2023 (doc. n.34), del pari mai prima conosciuto, con il quale è stato concesso al Sig. Di Lorenzo l’appalto della rivendita n. 39, presso i locali di Via Verga n. 78/80 per una durata di nove anni decorrenti dal 2 maggio 2023; d. di ogni altro ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali ivi inclusi: d.1 il provvedimento prot. 24407 del 3 maggio 2023 (doc. n.35), del pari mai notificato né comunicato e conosciuto solo a seguito del suo deposito in giudizio, in data 27 gennaio 2025 da parte dell’odierno controinteressato, con il quale l’ADM, rispetto ad una solo richiamata istanza che sarebbe stata presentata dal Di Lorenzo in data 14 aprile 2023 (mai esibita agli atti), comunica senza alcun avviso ai controinteressati, l’avvio della relativa istruttoria; d.2 il provvedimento prot. 24405 del 3 maggio 2023, del pari mai prima conosciuto, con il quale l’ADM (doc. n.36), nelle more dell’istruttoria dell’istanza, conferisce al Di Lorenzo, in via precaria, l’autorizzazione a gestire la rivendita e la ricevitoria, revocabile in caso di istruttoria con esito negativo; d.3 il provvedimento, privo di data e protocollo (doc. n.37), del pari mai prima conosciuto, con il quale l’ADM comunica la conclusione, con esito positivo, dell’istruttoria sull’istanza tesa a conseguire il rinnovo delle concessioni ai sensi dell’art. 25 Legge 1293/1957, rilevando che “nulla osta a che la S.V. sia riassegnata la titolarità delle Rivendita n. 39 con annessa ricevitoria Lotto CT4172”; d.4 il contratto di concessione di ricevitoria del Lotto (prot. n. 1134/155), del pari mai prima conosciuto, sottoscritto dal controinteressato e l’ADM in data 23 maggio 2023, presso i locali di Via Verga (doc. n.38);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha dichiarato inammissibile una nuova istanza di trasferimento di rivendita di tabacchi, nonché, con motivi aggiunti, i titoli autorizzatori e concessori rilasciati al controinteressato per la gestione di una rivendita e della ricevitoria del Lotto
Esito
Favorevole al resistente (stazione amministrante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l’ADM ha dichiarato inammissibile una nuova istanza di trasferimento della propria rivendita dalla sede originaria alla medesima zona già interessata da precedenti controversie. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sulla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, l’elusione dell’obbligo di provvedere, l’erronea valutazione dei presupposti e lo sviamento, sostenendo che il precedente giudicato riguardasse soltanto la legittimità dell’annullamento d’ufficio della precedente autorizzazione al trasferimento e non impedisse la presentazione di una nuova domanda, che avrebbe dovuto essere esaminata nel merito. In secondo luogo ha dedotto difetto di istruttoria e omessa considerazione di elementi nuovi, tra cui l’asserita mancanza di un valido titolo del controinteressato per l’esercizio nella zona, il mutamento normativo relativo alla distanza massima per i trasferimenti fuori zona e il superamento, da parte del controinteressato, della distanza massima di 2.500 metri. Con motivi aggiunti ha impugnato la licenza, la concessione del Lotto, i contratti e gli atti presupposti relativi alla gestione della rivendita del controinteressato, sostenendo che, dopo l’annullamento della precedente autorizzazione, l’ADM avrebbe dovuto rinnovare i titoli per la sede originaria oppure qualificare la domanda del controinteressato come richiesta di trasferimento fuori zona o di istituzione di una nuova rivendita, verificando i requisiti di distanza, densità demografica e motivazione delle eventuali deroghe. L’ADM ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’inammissibilità dei motivi aggiunti; il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di precedenti dinieghi e per carenza di interesse, nonché contestato nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendolo estraneo alla vicenda. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché rivolto contro un atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività. La precedente autorizzazione al trasferimento era stata annullata d’ufficio e la relativa controversia era stata definitivamente decisa dal CGARS; le successive istanze del ricorrente erano state dichiarate inammissibili, con una precedente nota rimasta non impugnata. La nota impugnata si era limitata a ribadire l’immutabilità della situazione giuridica e fattuale rispetto alle precedenti decisioni, senza nuova istruttoria, rivalutazione degli interessi o riapertura del procedimento. Il Collegio ha distinto l’atto meramente confermativo dal provvedimento di conferma: il primo nega la riapertura del procedimento senza nuovo esercizio del potere, mentre il secondo presuppone un riesame degli elementi e degli interessi e costituisce un nuovo provvedimento autonomamente impugnabile. Le allegazioni relative alla posizione del controinteressato non hanno modificato la conclusione, poiché il diniego di riesame era fondato sulla posizione del ricorrente e sugli effetti del giudicato, non sulla situazione del controinteressato. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché, una volta accertata la carenza di titolo del ricorrente a permanere nella zona e considerata la natura meramente confermativa degli atti successivi, egli non disponeva di una posizione concorrenziale personale, concreta e attuale idonea a contestare i titoli del controinteressato. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’ADM e del controinteressato, liquidate in 2.000 euro per ciascuno, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La precedente autorizzazione al trasferimento era stata oggetto di annullamento d’ufficio, la cui legittimità era stata definitivamente confermata dal giudice amministrativo.
art. 43 c.p.a.
I motivi aggiunti presuppongono un interesse concreto e attuale collegato alla domanda principale; nel caso deciso tale interesse è stato escluso per la mancanza di una posizione propriamente concorrenziale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza cautelare del giudice d’appello quale base per la fissazione dell’udienza di merito, senza incidere sulla decisione definitiva.
art. 10, comma 5-bis, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38
Invocato dal ricorrente in relazione alla distanza massima per il trasferimento fuori zona, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità delle domande.
Massime di principio
- È meramente confermativo l’atto con cui l’amministrazione, a fronte di una nuova istanza, si limita a ribadire la precedente decisione senza svolgere una nuova istruttoria, acquisire o valutare nuovi elementi, né rinnovare la ponderazione degli interessi; tale atto non è autonomamente lesivo e la sua impugnazione è inammissibile.
- Si configura invece un provvedimento di conferma, autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione riapre il procedimento, riesamina gli elementi di fatto e pondera nuovamente gli interessi, anche se perviene allo stesso esito del precedente atto.
- La mera allegazione di nuovi elementi nella domanda non impone all’amministrazione di riesaminare nel merito una situazione già definita, quando l’atto impugnato motivi il diniego di riapertura sulla persistente efficacia del giudicato e sull’assenza di modificazioni della posizione giuridica dell’istante.
- L’interesse di un operatore economico a contestare i titoli rilasciati a un concorrente deve essere personale, concreto e attuale e presuppone una posizione propriamente concorrenziale; tale interesse manca quando l’istante non dispone più di un titolo o di una posizione giuridica idonea a operare nella zona interessata.
- I motivi aggiunti sono inammissibili quando viene meno, o non sussiste originariamente, l’interesse concreto e attuale alla domanda principale cui essi accedono, anche se riguardano atti connessi alla posizione del controinteressato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →