Cassazione Penale, Ordinanza n. 18308/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato accogliendo il concordato sulle parti ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione: 1) sulla ritenuta recidiva; 2) sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) sul calcolo degli aumenti per la continuazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che, avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono proponibili solo censure inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della decisione rispetto al concordato stesso; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, su asserita mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi relativi alla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché i motivi dedotti investivano proprio aspetti non deducibili in questa sede, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo non deducibili i motivi attinenti a recidiva, attenuanti generiche e calcolo degli aumenti per continuazione in presenza di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa. La decisione di merito d'appello, che aveva rideterminato la pena in parziale riforma della sentenza di primo grado, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione soltanto per un numero chiuso di censure: formazione della volontà di adesione, consenso del pubblico ministero e difformità del decisum rispetto al concordato.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento non è deducibile quale motivo di ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'impostazione richiamata dalla Corte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte dispone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il riferimento normativo è usato per qualificare la sentenza di appello come definita mediante concordato delle parti.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente, presupposto rilevante per evitare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure strettamente attinenti alla regolarità genetica del concordato e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche per doglianze di merito sulla pena o sulla valutazione delle circostanze.
- Le contestazioni relative a recidiva, attenuanti generiche e determinazione degli aumenti per continuazione sono inammissibili quando non si traducano in una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mancata deduzione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente, di regola, di superare il limite oggettivo dei motivi proponibili avverso la sentenza concordata in appello.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano e comporta, salvo assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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