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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19173/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo d'azienda e dei conseguenti trasferimenti dei rapporti di lavoro da una società all'altra. La corte d'appello aveva accertato che il ramo ceduto non presentava i requisiti di autonomia funzionale richiesti dall'art. 2112 c.c., poiché l'attività di call center era inserita in una più ampia divisione aziendale non ceduta, che continuava a fissare procedure e modalità operative senza che i lavoratori ceduti godessero di una reale autonomia organizzativa. La società ricorrente ha impugnato la decisione articolando tre censure: 1) violazione dell'art. 32, comma 4, l. n. 183/2010 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il termine decadenziale per impugnare la cessione dovesse applicarsi anche ai trasferimenti anteriori alla legge; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., contestando la valutazione di illegittimità della cessione del ramo per difetto dei relativi requisiti; 3) violazione dell'art. 1406 c.c., deducendo che i lavoratori avrebbero prestato un tacito assenso alla cessione, desumibile dal lungo tempo trascorso prima dell'impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, per molti lavoratori è intervenuta conciliazione, sicché la Corte ha esaminato il ricorso solo nei confronti dei due controricorrenti rimasti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dei due lavoratori controricorrenti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il precedente secondo cui la decadenza ex art. 32, comma 4, l. n. 183/2010 non si applica alle cessioni di contratto di lavoro intervenute prima dell'entrata in vigore della legge, perché la norma fa decorrere il termine dalla data del trasferimento e deve essere interpretata in modo rigoroso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la doglianza, pur formalmente costruita come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, già compiuta dalla corte territoriale, la quale aveva correttamente applicato il criterio dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e dell'onere probatorio gravante su chi invoca gli effetti dell'art. 2112 c.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché prospettato per la prima volta in cassazione e non risultante dalla sentenza impugnata né specificamente localizzato nei precedenti gradi di merito. Per gli altri lavoratori ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenute conciliazioni; ha compensato le spese nei confronti della società aderente al ricorso e condannato la ricorrente alle spese verso i due lavoratori rimasti in causa.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, l. n. 183/2010

    Il termine decadenziale per l'impugnazione delle cessioni dei contratti di lavoro non si applica ai trasferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge, poiché il dies a quo è espressamente individuato nella data del trasferimento.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta infondata, non essendo la disciplina censurata irragionevole.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 2112 c.c.

    La cessione di ramo d'azienda è legittima solo se il ramo ceduto è dotato di autonomia funzionale, cioè della capacità di operare con propri mezzi e organizzazione, senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto presuppone il consenso del contraente ceduto; la censura sul tacito assenso è stata però dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La decadenza introdotta da una legge sopravvenuta non si applica automaticamente ai trasferimenti già perfezionati prima della sua entrata in vigore quando il legislatore abbia individuato espressamente il dies a quo nella data del trasferimento; in tal caso la disciplina opera solo per gli eventi successivi.
  • In tema di cessione di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce elemento costitutivo della fattispecie e deve essere provata da chi intende avvalersi degli effetti dell'art. 2112 c.c.; il ramo deve poter svolgere la propria funzione produttiva con mezzi e organizzazione propri, senza integrazioni sostanziali del cessionario.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando, nella sostanza, si mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
  • Le questioni e le difese non risultanti dalla sentenza impugnata o non specificamente dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto; tuttavia, la deduzione del relativo assenso deve essere tempestivamente allegata e provata nel giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniMandato
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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