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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su un’annualità d’imposta, l’Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento con cui rideterminava imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, rettificando anche l’aliquota IVA applicata ad alcune operazioni dal 4% al 10%, sulla base di elementi induttivi ritenuti sintomatici di maggiori ricavi non contabilizzati. La società impugnava l’atto; in primo grado otteneva accoglimento parziale limitatamente a un recupero di euro 20.000 relativo a una unità immobiliare; in appello entrambe le impugnazioni venivano rigettate. In Cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo alla sola gravità degli indizi senza considerare precisione e concordanza; 2) nullità della sentenza per erronea qualificazione del metodo di accertamento come analitico-induttivo anziché induttivo puro; 3) nullità della sentenza per apparente motivazione sulla gravità delle presunzioni; 4) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’aliquota IVA del 10% anziché del 4%.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, letta complessivamente, non si fondava sulla sola gravità degli indizi ma valorizzava un complesso di elementi oggettivi idonei a integrare presunzioni semplici, con giudizio di fatto non censurabile in cassazione. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo, perché la motivazione non era apparente avendo la CTR richiamato gli elementi istruttori posti a base dell’accertamento. Il secondo motivo è stato rigettato, anche per difetto di interesse, poiché l’accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), consentiva comunque il ricorso a presunzioni e, nella specie, risultava utilizzato un metodo analitico-induttivo fondato su presunzioni per inattendibilità della contabilità; la qualificazione come induttivo puro non avrebbe mutato l’esito. Il quarto motivo è stato rigettato perché non vi era omessa pronuncia: la CTR, ritenendo fondata la pretesa impositiva, aveva dichiarato assorbiti gli altri motivi. La società è stata condannata anche alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l’accertamento del maggior reddito mediante presunzioni quando la contabilità sia inattendibile o incompleta; non occorre il ricorso al metodo analitico puro.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni semplici, applicabile nella valutazione degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere valutate unitariamente secondo gravità, precisione e concordanza; il giudizio di sintesi del merito è censurabile solo se il materiale indiziario sia stato malgovernato.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione, ritenuto rispettato dalla CTR.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto per il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per i motivi di nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la prova presuntiva è sufficiente a sostenere la pretesa fiscale quando gli indizi, considerati globalmente e non atomisticamente, risultino gravi, precisi e concordanti; la valutazione del loro peso probatorio è tipicamente riservata al giudice di merito.
  • La censura di violazione dei criteri legali sulle presunzioni è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia trascurato il giudizio complessivo sugli indizi o ne abbia attribuito valore in modo isolato e illogico; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Un accertamento fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 non diventa illegittimo perché la contabilità non consenta una ricostruzione analitica completa: è compatibile con un ragionamento presuntivo e non richiede necessariamente il ricorso al cosiddetto induttivo puro.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza richiami, sia pure sinteticamente, gli elementi istruttori posti a base del convincimento e consenta di ricostruirne la ratio decidendi; l’omessa pronuncia non sussiste se il motivo d’appello sia stato assorbito dalla decisione su una questione preliminare o decisiva.
  • In tema di presunzioni tributarie, il requisito della concordanza ricorre in presenza di più indizi, mentre una singola presunzione può bastare se, da sola, sia grave e precisa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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