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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21799/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi accertati con verbale, ritenendo che le memorie di costituzione depositate dall'INPS in primo grado non potessero interrompere la prescrizione perché contenevano soltanto la richiesta di rigetto dei ricorsi delle società e non una 'pretesa' o 'intimazione di adempimento' idonea a manifestare la volontà di far valere il diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS ritenendo che la mera richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo, se dal contenuto risulta in concreto volta a ribadire e a chiedere giudizialmente l'accertamento del proprio credito, può avere efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 comma 2° c.c. e gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2° c.c. La Suprema Corte ha censurato la Corte d'appello per non aver esaminato il complessivo contenuto delle memorie depositate dall'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Norma generale sulla prescrizione richiamata come riferimento per il tema dell'interruzione; la Corte lo cita a titolo preliminare nelle argomentazioni sul decorso della prescrizione

  • art. 2943 comma 2 c.c.

    "è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio"

    La domanda proposta nel giudizio interrompe la prescrizione; la Corte amplia la nozione includendo, laddove il suo contenuto lo dimostri, anche atti di resistenza (es. richiesta di rigetto) che implicano una pretesa del creditore

  • art. 2945 comma 2 c.c.

    "mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio"

    L'interruzione effettuata con gli atti indicati dagli artt. 2943 comporta l'effetto permanente fino a sentenza definitiva; la Corte lo applica estendendo l'effetto anche alle ipotesi di resistenza con contenuto di pretesa

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato quale norma collegata al concetto di 'domanda proposta' (riferimento normativo alla domanda giudiziale), utile a spiegare la portata dell'art. 2943

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato per il principio della domanda; la Corte osserva che, pur dovendo coordinare il principio della domanda con l'effetto interruttivo, in certe ipotesi la richiesta di rigetto può implicare una domanda positiva implicitamente contenuta

  • art. 306 comma 1 c.p.c.

    Citato per spiegare che quando il processo si estingue la posizione del convenuto costituito può manifestarsi come diritto autonomo: aiuta a giustificare come la resistenza possa diventare domanda di accertamento positivo

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato sul piano dei limiti di sindacato in Cassazione: la valutazione di fatto sull'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione è rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione nei termini dell'art. 360 n.5

Massime di principio

  • La costituzione e le memorie difensive depositate dal creditore che chiedono il rigetto di un'azione di accertamento negativo possono interrompere la prescrizione se, dal loro contenuto complessivo, risultano idonee a manifestare una pretesa concreta e la volontà di ottenere l'accertamento del credito.
  • L'idoneità di un atto (anche processuale) ad interrompere la prescrizione è questione di fatto che spetta al giudice di merito: il giudice deve esaminare il contenuto dell'atto e motivare la valutazione.
  • La resistenza ad una domanda di accertamento negativo può equivalere, implicitamente, ad una domanda di accertamento positivo del diritto del convenuto; non è richiesto che tale domanda sia formulata con espressa riconvenzionale quando il contenuto delle difese lo manifesta.
  • Se il giudice di merito si limita a valutare formalmente l'assenza di una 'esplicita richiesta di adempimento' senza esaminare il contenuto sostanziale delle memorie, la decisione può essere cassata e la causa rinviata.
  • Linee pratiche per comportarsi in situazioni analoghe: 1) depositare memorie che indicano chiaramente il soggetto obbligato, la pretesa e, se possibile, una richiesta di adempimento o accertamento; 2) argomentare esplicitamente che la memoria mira anche all'accertamento del credito, per rendere pacifica l'efficacia interruttiva; 3) conservare prova del deposito e della ricezione degli atti processuali; 4) ricordare l'effetto permanente previsto dall'art. 2945 comma 2 quando l'interruzione è avvenuta con atto processuale rilevante.
  • Indicatori utili per valutare ex ante se un atto possa interrompere la prescrizione: presenza di indicazione del debitore, esplicitazione della pretesa, richiesta o intimazione di adempimento o, comunque, contenuto che ribadisca le ragioni del credito e chieda il loro accertamento giudiziale.
  • L'effetto interruttivo, una volta accertato, impedisce il decorso della prescrizione fino alla sentenza definitiva che definisce il giudizio, con rilevanti conseguenze sul rischio di estinzione del credito.

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