Sentenza del 27/03/2018 n. 1384 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario - Notifica appello a controparte - Notificazione "diretta" - Formalità previste per le notificazioni eseguite da ufficiale giudiziario - Escluse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Il ricorrente contestava presumibilmente l'assenza delle formalità previste per le notificazioni postali eseguite dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 149 c.p.c. e della legge n. 890/1982, ritenendo quindi irregolare la consegna a soggetti diversi dal destinatario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione diretta prevista dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 costituisce una modalità autonoma rispetto alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore. Essa è disciplinata dalle regole sulle raccomandate ordinarie previste dal D.P.R. n. 655/1982. Pertanto, non si applicano le formalità dell'articolo 149 c.p.c. e della legge n. 890/1982; la raccomandata può essere consegnata anche a persone di famiglia conviventi, portieri, direttori di alberghi, negozi, uffici o altri luoghi nei quali il destinatario sia alloggiato o lavori. La notificazione è stata quindi ritenuta valida.
Norme richiamate
Articolo 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Le parti private e l'ufficio possono eseguire le notificazioni anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
La norma consente la notificazione diretta degli atti del processo tributario senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore.
Articolo 38, D.P.R. n. 655/1982
Le raccomandate ordinarie possono essere consegnate non solo al destinatario, ma anche a persone di famiglia conviventi, portieri o soggetti responsabili di alberghi, negozi, uffici e luoghi simili.
Articolo 149 c.p.c.
Le formalità previste per la notificazione a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario non si applicano alla notificazione diretta eseguita dalla parte ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Legge n. 890/1982
La disciplina speciale delle notificazioni a mezzo posta effettuate dall'ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore non governa le notificazioni dirette effettuate dalle parti nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte può notificare direttamente l'appello tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario.
- La notificazione diretta segue la disciplina delle raccomandate ordinarie e non quella delle notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario.
- La consegna del plico a un familiare convivente, al portiere o a un responsabile del luogo in cui il destinatario abita o lavora non determina automaticamente l'invalidità della notifica.
- Quando si contesta una notificazione diretta, occorre verificare anzitutto quale soggetto l'abbia eseguita: le formalità della legge n. 890/1982 rilevano per le notificazioni tramite ufficiale giudiziario, ma non necessariamente per quelle effettuate direttamente dalla parte.
- Restano comunque essenziali la spedizione dell'atto nelle forme previste, l'utilizzo del plico senza busta quando richiesto e la disponibilità dell'avviso di ricevimento idoneo a dimostrare la consegna.
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