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Sentenza

Sentenza n. 13389/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento adottato dall’Università “La Sapienza” di Roma - Area Risorse Umane n. prot. 0021326 del 3.3.2022 avente ad oggetto “Procedimento di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Comunicazione esito valutazione” - di tutti gli atti del procedimento di valutazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202205501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale per mancato raggiungimento del requisito minimo di partecipazione alle sedute degli organi collegiali universitari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Università ha comunicato l'esito negativo della valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale triennale, contestando il mancato rispetto del termine regolamentare di conclusione del procedimento, l'applicazione del regolamento adottato nel 2021 a un periodo di attività precedente, l'erronea individuazione del triennio di riferimento e il computo delle assenze durante un periodo di congedo per malattia. In particolare, ha sostenuto che il termine di novanta giorni previsto dal regolamento fosse invalidante; che dovesse applicarsi una disciplina precedente o comunque non retroattiva; che il periodo valutabile dovesse essere successivo al precedente passaggio di classe stipendiale; e che le assenze maturate durante il congedo per motivi di salute non potessero essere considerate assenze ingiustificate. L'Università ha prodotto, anche in esecuzione di un'ordinanza istruttoria, i dati della piattaforma informatica relativi al triennio accademico 1 novembre 2016 - 31 ottobre 2019, dai quali risultavano 2 presenze, 37 assenze giustificate e 15 assenze ingiustificate.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, ritenendo che il deposito tardivo della documentazione amministrativa non avesse pregiudicato il diritto di difesa, poiché il ricorrente aveva potuto depositare una memoria nel termine previsto dall'art. 73 c.p.a.; inoltre, il rinvio è ammesso solo in presenza di casi eccezionali. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Il mancato rispetto del termine regolamentare di conclusione del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio e acceleratorio, salva la possibilità di esperire i rimedi contro il silenzio. Il regolamento del 2021 è stato legittimamente applicato perché prevedeva la propria entrata in vigore dalla prima procedura successiva alla pubblicazione e la procedura era stata indetta nel 2021; inoltre, il requisito contestato era già previsto dal regolamento previgente. È stata ritenuta corretta l'individuazione del triennio solare 2017-2019 e del triennio accademico 1 novembre 2016-31 ottobre 2019, coincidenti con quelli indicati dal ricorrente nella domanda e nella relazione presentate per partecipare alla procedura. Infine, i dati documentali dell'Università dimostravano che le assenze ingiustificate erano superiori alle presenze, mentre le tabelle elaborate dal ricorrente e le generiche note interne non avevano autonoma efficacia probatoria né fornivano una ricostruzione alternativa attendibile. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    Disciplina il riconoscimento dello scatto stipendiale triennale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, subordinandolo alla valutazione complessiva dell'attività svolta.

  • d.P.R. n. 232/2011

    Richiamato quale disciplina applicabile alla progressione economica dei professori e ricercatori universitari.

  • art. 4, comma 1, lett. c), regolamento di Ateneo adottato con decreto rettorale n. 61 dell'11.1.2021

    "abbiano partecipato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, alle sedute dell’Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate"

    L'attribuzione dello scatto richiede che le presenze effettive agli organi collegiali siano almeno pari alle assenze ingiustificate.

  • art. 6, comma 3, regolamento di Ateneo adottato con decreto rettorale n. 61 dell'11.1.2021

    "Il procedimento di verifica si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto"

    Il termine di conclusione del procedimento è stato ritenuto ordinatorio e acceleratorio; il suo superamento non invalida il provvedimento finale.

  • art. 10 regolamento di Ateneo adottato con decreto rettorale n. 61 dell'11.1.2021

    Prevede l'entrata in vigore del regolamento dalla prima tornata di valutazione successiva alla pubblicazione e la sostituzione del regolamento previgente; ha consentito l'applicazione della disciplina alla procedura indetta nel 2021.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Prevedono il rimedio giurisdizionale avverso il silenzio dell'amministrazione in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    Il termine residuale di conclusione del procedimento è stato richiamato come termine ordinatorio e acceleratorio, la cui violazione non determina l'illegittimità dell'atto conclusivo.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    "Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza"

    Il rinvio dell'udienza richiede situazioni eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa, da valutarsi dal giudice anche in rapporto alla ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Il superamento del termine ordinatorio o acceleratorio previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, in assenza di una disposizione che ne stabilisca espressamente la perentorietà o colleghi alla scadenza una decadenza o altra sanzione, non determina l'illegittimità del provvedimento finale, ferma la possibilità di utilizzare i rimedi contro il silenzio.
  • Un regolamento amministrativo che preveda la propria applicazione alle procedure indette successivamente alla pubblicazione può essere legittimamente applicato a una procedura avviata dopo la sua entrata in vigore, anche se i periodi di attività oggetto di valutazione sono anteriori, quando la disciplina contestata era comunque già prevista dal regolamento previgente.
  • Nelle procedure valutative, il periodo oggetto di esame deve essere individuato sulla base della domanda e della documentazione presentate dal partecipante secondo la disciplina della procedura; il candidato non può pretendere in giudizio la sostituzione del periodo valutato con un diverso arco temporale non oggetto della domanda originaria.
  • Quando l'amministrazione produce dati documentali specifici a sostegno della valutazione negativa, le elaborazioni di parte e contestazioni generiche prive di documentazione univoca di segno contrario non sono sufficienti a dimostrare l'erroneità dell'istruttoria o a superare l'attendibilità della documentazione amministrativa.
  • Il rinvio della trattazione dell'udienza nel processo amministrativo è ammesso solo per casi eccezionali e gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa; il giudice deve bilanciare tale esigenza con il principio di ragionevole durata del processo, soprattutto nei giudizi inseriti nei programmi di smaltimento dell'arretrato.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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