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Sentenza

Sentenza del 24/04/2023 n. 10889 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dal diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate di un rimborso IVA richiesto dalla Cis.Co.Rvi per imposta erroneamente applicata su fatture 2009 relative ad operazioni fuori campo IVA. L'Agenzia motivò il diniego con l'assenza di prova che la Cis.Co.Rvi avesse restituito alla committente l'IVA addebitata in via di rivalsa; sosteneva inoltre che, ove sussista decadenza biennale, il rimborso debba essere limitato all'imposta effettivamente rimborsata al cliente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che: 1) la prova dell'avvenuta restituzione dell'IVA al committente è rilevante solo nei casi di restituzione obbligata (provvedimento coattivo) e, pertanto, non costituisce presupposto necessario per il rimborso "anomalo" quando manchi un provvedimento coattivo; 2) il principio di neutralità dell'IVA impedisce un duplicato incasso da parte dell'Erario, sicché il rimborso è dovuto se non sussiste rischio per il gettito (nel caso di specie il diritto di detrazione del committente era stato definitivamente escluso perché l'Erario aveva recuperato l'IVA); 3) il dies a quo per la decadenza biennale ex art.21 D.Lgs. n.546/1992 è la data in cui l'erroneità dell'applicazione dell'IVA è stata definitivamente accertata (accertamento con adesione tra l'A. Menarini e il fisco), e l'istanza era proposta nei termini. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Stabilisce il termine decadenziale biennale per impugnare/richiedere rimborsi; la Corte ha interpretato il dies a quo come la data della definizione definitiva dell'erronea applicazione dell'IVA (es.: accertamento con adesione della committente).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g

    Norma richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione del diniego esplicito di rimborso; conferma i rimedi esperibili dal contribuente (azione tributaria per il diniego).

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30-ter

    Richiamata come norma che cristallizza la disciplina sul rimborso limitato all'imposta effettivamente rimborsata al cliente, ma non era in vigore ai fatti (introdotta con efficacia dal 12.12.2017) e quindi non applicabile retroattivamente al caso di specie.

  • Sent. Corte di Giustizia C-454/98 (Schmeink & Cafreth)

    Richiama il principio che il rimborso IVA deve evitare la perdita di gettito e preservare la neutralità dell'IVA; la Corte ha utilizzato questo principio per valutare l'assenza di rischio per il fisco nel caso concreto.

  • Causa C-427/10 (sent. 15.12.2011, Corte di Giustizia UE)

    Utilizzata per affermare che la normativa nazionale non può privare completamente il soggetto passivo del diritto al rimborso: da ciò deriva l'orientamento secondo cui, in presenza di determinate condizioni, è possibile ripristinare il diritto al rimborso anche oltre limiti procedurali.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 12666/2012; Cass. n. 4020/2012; Cass. n. 25093/2019; Cass. n. 7080/2020)

    Richiamate a supporto dei principi che: il rimborso 'anomalo' è possibile ma compatibilmente col principio di neutralità; il cedente può ottenere rimborso solo purché sia escluso il rischio di perdita di gettito, e la regola della limitazione al rimborso dell'importo effettivamente restituito al committente trova applicazione soprattutto quando la restituzione sia obbligatoria (provvedimento coattivo).

  • Cass. n. 6419/2003; Cass. Sez. Un. n. 6451/2016; Cass. n. 6149/2020

    Ribadiscono la distinzione dei tre rapporti generati dall'IVA (cedente-erario; cessionario-erario; cedente-cessionario) e la diversa rilevanza tributaria/privatistica degli stessi: la restituzione tra cedente e cessionario è questione civilistica irrilevante per il rapporto tributario con l'Erario, salvo il rischio di perdita di gettito.

Massime di principio

  • Il cedente/prestatore può chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata anche se non ha materialmente restituito l'IVA al committente, purché non sussista un rischio concreto di perdita del gettito per l'Erario (principio di neutralità dell'IVA).
  • Se la restituzione dell'IVA al committente è avvenuta soltanto su base volontaria e non in esecuzione di un provvedimento coattivo, la domanda di rimborso non richiede la prova di tale restituzione per essere accolta; la questione della restituzione rimane materia privatistica tra le parti.
  • Se invece la restituzione al committente è stata imposta tramite provvedimento coattivo, il rimborso richiesto dal cedente può essere limitato all'importo effettivamente restituito, ed è necessario fornire prova della restituzione per superare limiti decadenziali o per ottenere il rimborso oltre termini.
  • Il termine decadenziale per la richiesta di rimborso (art.21 D.Lgs. n.546/1992) decorre dalla data in cui l'erroneità dell'assoggettamento a IVA è definitivamente accertata (es.: definizione dell'accertamento con adesione tra il committente e il fisco).
  • Prassi consigliata: verificare prima se l'Erario abbia già recuperato l'IVA dal committente (detrazione esclusa), documentare la cronologia degli accertamenti/definizioni e presentare tempestivamente l'istanza di rimborso; se si è stati obbligati a restituire l'IVA al committente, conservare prove del provvedimento coattivo e dei pagamenti per l'eventuale prescrizione/limiti di rimborso.

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