Sentenza n. 302/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 9 marzo 2023, recante il diniego di rinnovo dell’iscrizione della ditta -OMISSIS- negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nonché l’informazione interdittiva ex artt. 91 e 89-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; b) per quanto occorrer possa, della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare di cancellazione d’ufficio della ditta -OMISSIS- dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; c) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compresi pareri, proposte e/o valutazioni, nonché il verbale della riunione del Gruppo Interforze tenutasi il 21 febbraio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell’iscrizione nella White List e contestuale informazione antimafia interdittiva, nonché comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di rinnovo dell’iscrizione nella White List e l’informazione antimafia interdittiva, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 84, 85, 89-bis, 91, 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento. Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe valorizzato elementi risalenti, già conosciuti o conoscibili al momento della precedente iscrizione, rapporti familiari remoti, la posizione del fratello, la partecipazione a un consorzio e rapporti commerciali fisiologici e tracciati, senza individuare indizi gravi, precisi e concordanti né sopravvenienze idonee a giustificare il diniego. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà di iniziativa economica e diritto al lavoro, sostenendo che l’interdittiva avrebbe prodotto effetti sostanzialmente punitivi sulla base delle origini familiari e territoriali. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare le misure di prevenzione collaborativa o motivare più puntualmente la loro mancata applicazione. La Prefettura ha difeso la legittimità dell’atto, richiamando la natura preventiva dell’interdittiva e la necessità di valutare globalmente gli elementi raccolti, tra cui precedenti e controlli di polizia, relazioni familiari e di affinità, rapporti con soggetti controindicati, partecipazione consortile e relazioni commerciali recenti e reiterate.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che White List e informazione antimafia presuppongano una verifica sostanziale di impermeabilità antimafia e che l’interdittiva sia una misura preventiva, anticipatoria e cautelare, non richiedente una condanna penale o la prova di una condotta penalmente rilevante, essendo sufficiente un giudizio prognostico di permeabilità fondato sulla regola del “più probabile che non”. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia globale e non atomistica degli elementi: precedenti personali, controlli di polizia, legami familiari e di affinità, posizione del fratello già destinatario di interdittiva, rapporti consortili con imprese controindicate e rapporti commerciali recenti con operatori ritenuti problematici. La precedente iscrizione nella White List non è stata considerata idonea a consolidare un affidamento intangibile, poiché l’iscrizione è temporanea e il rinnovo impone l’aggiornamento del quadro informativo; anche gli elementi risalenti possono assumere rilievo se inseriti in una trama relazionale ancora attuale e non risultano elementi seri e verificabili di cesura. Il mero vincolo familiare, isolatamente considerato, non è sufficiente, ma può concorrere alla prognosi quando si inserisca in un contesto di cointeressenze, frequentazioni, rapporti economici e collegamenti con ambienti criminali. I rapporti commerciali formalmente documentati e tracciati non perdono automaticamente rilievo indiziario quando, per consistenza, reiterazione e contesto, concorrano a delineare il rischio di condizionamento. Anche la partecipazione al consorzio è stata legittimamente valutata come elemento individualizzato e non quale automatica presunzione collettiva. Il TAR ha escluso difetti di istruttoria e motivazione, rilevando la comunicazione di avvio, gli approfondimenti del Gruppo interforze, la pluralità delle informazioni acquisite e l’esposizione intelligibile del percorso logico; non era necessaria la confutazione analitica di ogni deduzione difensiva. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché l’interdittiva non è una sanzione personale, ma una misura preventiva giustificata dall’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico economico e della concorrenza. La mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa è stata ritenuta legittima: esse non sono obbligatorie e presuppongono un’agevolazione occasionale, mentre il quadro esaminato evidenziava un rischio stabile o comunque non episodico. Le censure contro la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali sono state respinte in quanto consequenziali alla misura interdittiva. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero dell’Interno euro 3.000,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero dell’Ambiente e dell’Albo.
Norme richiamate
artt. 84, 85, 89-bis, 91, 92 e 94 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni concorrono a disciplinare i presupposti e il procedimento delle comunicazioni e informazioni antimafia; l’informazione interdittiva può essere adottata sulla base di una prognosi di permeabilità mafiosa, senza necessità di accertamento penale.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa non costituiscono un passaggio obbligato; sono riferite a situazioni di agevolazione occasionale fronteggiabili mediante prescrizioni e controlli, non a rischi ritenuti stabili o non episodici.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’interdittiva deve rendere intelligibili i fatti e il percorso logico della prognosi prefettizia, ma non deve confutare analiticamente ogni allegazione difensiva né dimostrare un effettivo condizionamento già verificatosi.
D.P.C.M. 18 aprile 2013
L’iscrizione e il rinnovo nella White List presuppongono la verifica dell’impermeabilità antimafia e non attribuiscono un affidamento intangibile alla permanenza dell’iscrizione precedente.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva è una misura amministrativa di prevenzione, anticipatoria e cautelare, che non richiede la prova di una responsabilità penale o di una condotta penalmente rilevante dell’impresa; è sufficiente che il Prefetto formuli, sulla base di elementi concreti, attuali e convergenti, una prognosi di permeabilità mafiosa secondo il criterio del “più probabile che non”.
- Gli elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa devono essere valutati globalmente e in reciproca connessione, senza una scomposizione atomistica che ne neutralizzi separatamente il significato quando esso emerga dalla combinazione di precedenti, rapporti familiari, relazioni economiche, collegamenti consortili e frequentazioni.
- La precedente iscrizione nella White List non consolida un affidamento intangibile sulla permanenza dell’affidabilità antimafia: la temporaneità dell’iscrizione e la disciplina del rinnovo consentono l’aggiornamento del quadro informativo e la valorizzazione di circostanze sopravvenute o di fatti già conosciuti ma divenuti più significativi nel nuovo contesto.
- Il vincolo familiare, considerato isolatamente, non può fondare l’interdittiva; può tuttavia concorrere alla prognosi di permeabilità quando, per il contesto territoriale e relazionale, le cointeressenze economiche, le frequentazioni o l’inserimento in una rete di rapporti con soggetti controindicati, acquisti rilievo sintomatico insieme agli altri elementi istruttori.
- La regolarità formale e la tracciabilità dei rapporti commerciali non ne escludono il valore indiziario quando la consistenza, la reiterazione e il contesto delle relazioni economiche contribuiscano, unitamente ad altri elementi, a delineare il rischio di condizionamento o agevolazione mafiosa.
- Le misure di prevenzione collaborativa non devono essere applicate automaticamente in ogni procedimento antimafia: esse sono funzionali a situazioni di agevolazione occasionale e non sono necessariamente adeguate quando l’Amministrazione abbia ragionevolmente ravvisato un rischio stabile, diffuso o non episodico.
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