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Sentenza

Sentenza n. 1249/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 488/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6679/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva ordinato l’accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo nominale complessivo di 2.000 euro, relativo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto a quanto stabilito dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva eseguito la sentenza posta in ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il ricorso si era reso necessario per ottenere l’adempimento del giudicato. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; è stata inoltre disposta la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il TAR ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza relativi a potenziali profili di danno erariale connessi alle vicende esaminate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese professionali.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    È utilizzata come parametro per la liquidazione del compenso professionale nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario adottare ulteriori misure esecutive.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando se il ricorso fosse fondato e necessario al momento della sua proposizione.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi di ottemperanza seriali, il giudice può ridurre il compenso parametrico in ragione della marcata serialità della controversia e delle oggettive difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione materiale di numerosi titoli giudiziali, ferma la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
  • Qualora dagli atti emergano potenziali profili di danno erariale connessi al ritardo o alle modalità di esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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